Bilancio e ordinamento contabile: il Mef fornisce ulteriori indicazioni operative sulla Certificazione “Covid-19” per l’anno 2022

Con un Avviso pubblicato il 21 aprile 2023 sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato, sono state fornite ulteriori indicazioni operative in materia di controllo di regolarità amministrativa e resa nota la messa in linea dei Modelli di cui al Decreto del Mef, di concerto con il Ministero dell’Interno n. 242764 del 18 ottobre 2022, concernente la Certificazione “Covid-19” per l’anno 2022 di cui all’art. 13, comma 3, del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25.
Viene comunicato che sono in linea, sull’applicativo previsto per il “pareggio di bilancio” nel sito web all’indirizzo https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it, i Modelli di cui al Decreto Mef n. 242764 del 18 ottobre 2022, concernente la Certificazione per l’anno 2022 della “perdita di gettito” connessa all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del Dl. n. 4/2022.
I Modelli devono essere trasmessi da tutti i Comuni e da tutte le Province e Città metropolitane, nonché dalle Unioni di Comuni e Comunità montane incluse nell’allegato al Comunicato, ivi inclusi gli Enti Locali delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, beneficiari delle risorse di cui all’art. 106, del Dl. n. 34/2020, all’art. 39, comma 1, del Dl. n. 104/2020, e all’art. 1, comma 822, della Legge n. 178/2020, confluite in avanzo vincolato al 31 dicembre 2021 e/o beneficiari delle risorse di cui ai ristori specifici di spesa indicati nel citato Decreto interministeriale n. 242764 del 18 ottobre 2022, ivi incluse le risorse di cui al contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas di cui all’art. 27, comma 2, del Dl. n. 17/2022, e successivi incrementi.
A tal fine, questa Ragioneria generale dello Stato allega al presente comunicato:
- l’Elenco delle Unioni di Comuni e Comunità montane che, al pari di Comuni, Province e Città metropolitane, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023 sono tenute all’invio della Certificazione “‘Covid-19’/2022”;
- l’Elenco degli Enti che, alla data del 20 aprile 2023, ancora presentano le irregolarità evidenziate nel Comunicato pubblicato sul sito istituzionale della RgS relativo ai Modelli “Ristori ‘Covid-19’/2022” consultabile al link https://www.rgs.mef.gov.it/Versione- I/e_government/amministrazione_locali/pareggio_bilancio/citt_metropolitane__province_e_comuni/comunicato_relativ o_al_modello_ristori/”. Tali Enti, che potranno visualizzare il Modello “Ristori ‘Covid-19’/2022” con dati errati, sono invitati al più presto a sanare la propria posizione mediante l’invio della Certificazione “’Covid-19’/2021”, al fine di consentire a questo Ufficio di aggiornare i dati del Modello “Ristori ‘Covid-19’/2022” e trasmettere la Certificazione Covid-19/2022 entro il termine perentorio del 31 maggio 2023. Per maggiori dettagli e maggiori informazioni sulla modalità di risoluzione delle irregolarità, si rinvia a quanto dettagliatamente indicato nel precedente comunicato relativo al Modello “Ristori ‘Covid-19’/2022”.
Ai fini della compilazione dei modelli relativi alla Certificazione “Covid-19/2022”, viene rammentato che i dati richiesti non devono essere inseriti con segno negativo e devono essere espressi in Euro. Non sono ammessi, inoltre, valori con decimali.
Con particolare riferimento alla compilazione del Modello “Covid-19/2022”, viene precisato che i dati precompilati e prospettati automaticamente dal Sistema nelle colonne “Accertamenti di natura straordinaria/Rettifiche 2019 (b1)”, “Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2022 rispetto al 2019) (d)” e “Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2022 rispetto al 2019) (e)”, in corrispondenza di ciascuna voce interessata, sono dati derivanti dalle rispettive colonne del Modello “Covid-19” dell’anno 2021, alla data del 20 aprile 2023.
Si soggiunge inoltre che, al solo fine di rendere più trasparente le modalità di calcolo e di funzionamento della voce E.3.01.02.00.000 “Entrate dalla vendita e dall’erogazione di servizi (non include codice E.3.01.02.01.021-Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani)” del Modello “Covid-19/2022” Sezione 1 Entrate, trattandosi di una voce la cui compilazione delle colonne “Accertamenti 2022 (a)” e “Accertamenti di natura straordinaria/Rettifiche 2022 (a1)” è sottesa all’applicazione di una formula su dati “Bdap-Dca”, si è ritenuto opportuno inserire nel modello le 2 voci di entrata coinvolte nella determinazione della voce interessata (voce di entrata E.3.01.02.00.000-Entrate dalla vendita e dall’erogazione di servizi e voce di entrata E.3.01.02.01.021-Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani). Ne consegue, pertanto, che per la voce di entrata rilevante ai fini del Modello “Covid-19/2022”, le celle delle colonne “Accertamenti 2022 (a)” e “Accertamenti di natura straordinaria/Rettifiche 2022 (a1)”, sono valorizzate con applicazione di apposita formula di differenza fra i valori delle due voci coinvolte.
Si rammenta altresì che, per le finalità di cui al citato Decreto interministeriale n. 242764 del 18 ottobre 2022, la Certificazione digitale risulta validamente trasmessa ai sensi dell’art. 13, comma 3, del Dl. n. 4/2022, se lo “stato” finale del documento riporta la dicitura “inviato e protocollato” e che sarà considerata l’ultima Certificazione che risulta nello stato di “inviato e protocollato”. Si segnala, ad ogni buon conto, che, per il rispetto del termine di trasmissione e l’eventuale applicazione delle sanzioni per ritardato invio, sarà considerata la data di trasmissione della prima Certificazione.
Si segnala inoltre che, in data 19 aprile 2023, si è riunito il Tavolo tecnico di cui al comma 2 dell’art. 106 del Dl. n. 34/2020 al fine di delineare, fin da subito, i criteri di valutazione delle certificazioni trasmesse nell’anno 2022.
Al riguardo il richiamato Tavolo, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 comma 1, del Dl. n. 4/2022, ritiene ragionevole trattare, ai fini del conguaglio finale, la Certificazione “Covid-19/2022” in modo differente rispetto alle Certificazioni degli anni 2020 e 2021, caratterizzati dalla piena emergenza pandemica.
Il Tavolo tecnico ha pertanto deciso che, qualora a seguito della compilazione della Sezione 1- Entrate del Modello “Covid-19/2022” la voce “Totale minori/maggiori entrate derivanti da ‘Covid-19’ al netto dei ristori (C)” risulti di importo positivo (maggiori entrate), la Certificazione trasmessa per l’anno 2022 sarà considerata esclusivamente con riferimento alle informazioni certificate nella Sezione 2-Spese del citato Modello “Covid-19/2022”8 di cui alle voci “Totale minori spese derivanti da ‘Covid-19’ (D)” e “Totale maggiori spese derivanti da ‘Covid-19’ al netto dei ristori (F)”.
Per tutti gli approfondimenti in merito alle modalità di compilazione e invio dei modelli nonché alle disposizioni sanzionatorie per ritardato invio, si rinvia a quanto meglio esplicitato nel richiamato Decreto interministeriale, consultabile sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato, Sezione “pareggio di bilancio” al link https://www.rgs.mef.gov.it/Versione-I/e_government/amministrazione_locali/pareggio_bilancio/ citt_metropolitane__province_e_comuni/comunicato_dm242764_18_ottobre_2022/.
Chiarimenti o richieste di supporto possono essere trasmessi ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
- pareggio.rgs@mef.gov.it per gli aspetti generali e applicativi dei modelli;
- assistenza.cp@mef.gov.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica.
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