La ormai nota Sentenza della Corte Costituzionale n. 247/2017 ha stabilito che “il risultato di amministrazione è parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio di bilancio”, e che “l’avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell’Ente che lo realizza”, e “non può essere oggetto di prelievo forzoso” una volta che tale avanzo sia definitivamente accertato in sede di rendiconto.
Con la successiva Sentenza n. 101/2018, la Corte Costituzionale ha pertanto coerentemente dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 466, della Legge n. 232/2016, nella parte in cui stabilisce che, a partire
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