Corte dei conti Veneto, Delibera n. 143 del 28 marzo 2024
Nella fattispecie in esame, la Sezione nota che, in conformità al Principio di attendibilità del bilancio, è essenziale che le previsioni e tutte le valutazioni di natura economica, finanziaria e patrimoniale siano supportate da analisi approfondite sia storiche che programmatiche. In mancanza di tali analisi, devono essere utilizzati parametri di riferimento idonei e obiettivi, insieme a aspettative fondate sull’acquisizione e sull’uso delle risorse, al fine di garantire la credibilità dei documenti preparati (principio dell’attendibilità). Questo principio non si applica solo ai documenti contabili di pianificazione e previsione, ma si estende anche al rendiconto e al bilancio d’esercizio, per i quali è necessario un processo di valutazione.
Inoltre, il Principio si applica anche ai documenti descrittivi e di accompagnamento. Un’informazione contabile è considerata attendibile solo se è priva di errori e distorsioni rilevanti, e se gli utenti possono fare affidamento su di essa. L’oggettività degli andamenti storici e dei parametri di riferimento, integrata da eventuali norme, consente di effettuare confronti razionali e significativi nel tempo e nello spazio, avvicinandosi maggiormente alla realtà con un maggiore grado di approssimazione.





