Cabina elettrica in interporto: resta in categoria E/1 se senza reddito e solo a servizio dei trasporti

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 21768 del 29 luglio 2025

La controversia riguardava la classificazione catastale di un immobile situato in un’area interportuale.

L’amministrazione finanziaria aveva attribuito la categoria catastale D/1 (opifici) a una cabina elettrica, sostenendo che potesse avere autonomia funzionale e reddituale, mentre il Giudice di merito l’aveva mantenuta nella categoria E/1 (stazioni per servizi di trasporto) in quanto strettamente strumentale alle attività dell’interporto e priva di autonomia.

L’ufficio ha impugnato la decisione sostenendo che non tutti gli immobili presenti in un interporto rientrano automaticamente nella categoria E/1 e che sarebbe stato necessario verificare concretamente se la cabina fosse a servizio di strutture E/1 o di soggetti che ne traevano profitto autonomo.

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, spiegando che l’amministrazione non ha indicato una reale violazione di legge, ma ha contestato la ricostruzione dei fatti effettuata dai giudici di merito, operazione che rientra nella loro valutazione e non può essere riesaminata in sede di legittimità se non per vizi di motivazione specifici.

In sintesi, per i Giudici di legittimità la decisione di mantenere la cabina elettrica nella categoria E/1 è corretta perché basata su un accertamento di fatto secondo cui essa è strettamente funzionale al servizio di trasporto svolto dall’interporto e non produce reddito autonomo.

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