Le Istanze di cambiamento del nome e del cognome presentate dai Cittadini italiani residenti all’estero tramite le Autorità consolari restano soggette all’imposta di bollo, così come i Decreti prefettizi che autorizzano la modifica. A chiarirlo è la Circolare Dait n. 87 del 12 dicembre 2025, diffusa dal Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione centrale per i Servizi demografici, che recepisce un Parere espresso dall’Agenzia delle Entrate
Il chiarimento si è reso necessario a seguito dell’entrata in vigore del Dlgs. n. 139/2024, che ha introdotto nel Dlgs. n. 71/2011 una disposizione secondo cui gli atti adottati o ricevuti
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