Nella Sentenza n. 1135 del 27 giugno 2015, del Tar Calabria, i Giudici statuiscono che, nell’esercizio della funzione di prevenzione del fenomeno del randagismo, l’Amministrazione comunale deve esercitare i poteri regolatori in materia, bilanciando la tutela della salute pubblica e dell’igiene, cui è finalizzata la prevenzione del randagismo con l’esigenza di protezione degli animali d’affezione, quali componenti del complessivo habitat naturale, in cui si inserisce la convivenza tra uomo e animale. Peraltro, sotto questo profilo, appaiono invero limitati i poteri tecnico-discrezionali dell’amministrazione, avendo il Legislatore, nei diversi livelli di governo, optato per la misura della “sterilizzazione”, e in ogni
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