“Canone unico patrimoniale”: Ifel chiarisce gli obblighi di pubblicazione delle Delibere per Comuni, Province e Città metropolitane

Con la Nota 13 ottobre 2026, intitolata “Obblighi di pubblicazione delle delibere del ‘Canone unico patrimoniale’”, Ifel interviene sulla disciplina relativa alla pubblicazione e all’efficacia delle Deliberazioni regolamentari e tariffarie concernenti il “Cup”, alla luce delle novità introdotte dall’art. 30 del Dlgs. n. 147/2026

Con la Nota 13 ottobre 2026, intitolata “Obblighi di pubblicazione delle delibere del ‘Canone unico patrimoniale’”, Ifel interviene sulla disciplina relativa alla pubblicazione e all’efficacia delle Deliberazioni regolamentari e tariffarie concernenti il “Canone unico patrimoniale” (“Cup”), alla luce delle novità introdotte dall’art. 30 del Dlgs. n. 147/2026.

L’Intervento normativo fa seguito alla Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 12225 del 16 dicembre 2025, pubblicata il 1° maggio 2026, che ha riconosciuto la natura tributaria di tutte le fattispecie del “Canone unico” disciplinate dall’art. 1, commi 816 e seguenti, della Legge n. 160/2019.

La Nota Ifel si concentra, in particolare, sull’ambito soggettivo degli obblighi di pubblicazione e sulla loro applicabilità anche alle Province e alle Città metropolitane.

I termini per l’inserimento delle Delibere nel “Portale del ‘Federalismo fiscale’”

L’art. 30 del Dlgs. n. 147/2026 stabilisce che, a decorrere dal 2026, alle Deliberazioni di approvazione dei regolamenti e delle tariffe del “Cup” si applicano le disposizioni dell’art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter, del Dl. n. 201/2011, previste per le entrate tributarie locali.

Come precisato dal Dipartimento delle Finanze con il Comunicato 18 agosto 2026, le Deliberazioni relative al 2026 devono essere trasmesse entro il 14 ottobre 2026, ai fini della pubblicazione entro il successivo 28 ottobre.

Per le annualità pregresse invece, il secondo periodo dell’art. 30 introduce una specifica disciplina transitoria.

Le Deliberazioni regolamentari e tariffarie relative al “Cup” adottate per gli anni d’imposta dal 2021 al 2025 sono efficaci, in deroga alla disciplina ordinaria, a condizione che siano inserite nel “Portale del ‘Fderalismo fiscale’” entro il termine perentorio del 31 ottobre 2026. La pubblicazione da parte del Dipartimento delle Finanze dovrà avvenire entro il 30 novembre 2026.

Ifel invita pertanto tutti gli Enti interessati ad adempiere agli obblighi di trasmissione entro le scadenze previste.

L’ambito soggettivo

La Nota approfondisce la questione relativa agli Enti tenuti all’inserimento delle Deliberazioni nel “Portale”.

In particolare, Ifel richiama la Circolare Mef n. 1/Df del 22 maggio 2026, emanata a seguito della Pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione, che aveva fornito indicazioni operative sulla pubblicazione delle deliberazioni del “Cup” facendo riferimento essenzialmente ai Comuni.

Tale impostazione, secondo l’Istituto, appare riconducibile alla formulazione dell’art. 13, comma 15-ter, del Dl. n. 201/2011, che disciplina espressamente l’efficacia delle Deliberazioni concernenti i Tributi comunali.

Ifel osserva tuttavia che la Circolare è precedente all’introduzione dell’art. 30 del Dlgs. n. 147/2026, pubblicato l’11 agosto 2026, e non può pertanto assumere valore determinante nell’interpretazione della disposizione legislativa sopravvenuta.

Quest’ultima infatti non fa riferimento esclusivamente alle Deliberazioni comunali, ma richiama più in generale quelle relative al “Canone unico patrimoniale”, disciplinato dall’art. 1, commi 816-847, della Legge n. 160/2019.

L’interpretazione di Ifel

Secondo Ifel, l’art. 30 del Dlgs. n. 147/2026 individua l’ambito di applicazione della nuova disciplina attraverso un criterio oggettivo, rappresentato dalla materia regolata dalle Deliberazioni, ossia il “Cup”, senza limitarlo espressamente ai Comuni. L’Istituto ricorda che l’art. 1, comma 816, della Legge n. 160/2019 attribuisce il “Canone unico patrimoniale” a Comuni, Province e Città metropolitane.

Un ulteriore elemento interpretativo è costituito dal richiamo, contenuto nell’art. 30, non soltanto al comma 15-ter dell’art. 13 del Dl. n. 201/2011, ma anche ai commi 15 e 15-bis. Il comma 15 contempla espressamente l’obbligo di trasmissione telematica delle Deliberazioni relative alle entrate tributarie delle Province e delle Città metropolitane. Ifel distingue, tuttavia, tra obbligo di invio telematico ed efficacia costitutiva della pubblicazione. Nel regime generale previsto dall’art. 13, commi 15-15-ter, del Dl. n. 201/2011, le Province e le Città metropolitane sono soggette all’obbligo di trasmissione telematica, ma non a quello di pubblicazione con efficacia costitutiva, previsto invece per i Tributi comunali.

Secondo l’interpretazione dell’Istituto, è dunque il successivo art. 30 del Dlgs. n. 147/2026 a introdurre, specificamente per il “Cup”, un nuovo obbligo anche a carico di Province e Città metropolitane.

La disciplina transitoria per le annualità 2021-2025

Particolare attenzione è dedicata alla disposizione transitoria che salvaguarda l’efficacia delle Deliberazioni adottate per gli anni d’imposta dal 2021 al 2025.

Ifel evidenzia che il secondo periodo dell’art. 30 utilizza una formulazione generale, riferendosi alle Deliberazioni regolamentari e tariffarie relative al “Canone unico” senza distinguere tra le diverse categorie di Enti.

Da questa formulazione deriva, secondo l’Istituto, la possibilità di sostenere un’applicazione della disciplina transitoria anche alle Deliberazioni adottate dalle Province e dalle Città metropolitane, nonostante per tali Enti l’obbligo di pubblicazione con efficacia costitutiva non fosse previsto negli anni precedenti.

La Nota riconosce comunque che permangono margini interpretativi, considerati il rinvio al comma 15-ter dell’art. 13 del Dl. n. 201/2011 e l’orientamento precedentemente espresso dal Dipartimento delle Finanze.

Per evitare possibili contestazioni sulla legittimità delle Deliberazioni, Ifel ritiene pertanto prudente e opportuno applicare la disciplina transitoria relativa alle annualità 2021-2025 a tutte le Deliberazioni degli Enti Locali in materia di “Cup”, comprese quelle delle Province e delle Città metropolitane.

Ne consegue, secondo l’interpretazione espressa dall’Istituto, l’opportunità che anche queste ultime Amministrazioni provvedano all’inserimento delle Deliberazioni pregresse nel “Portale del ‘Federalismo fiscale’” entro il 31 ottobre 2026.

La nostra attenzione alla verifica dei contenuti

Gli articoli e i contenuti prodotti dalla nostra redazione sono tutti verificati da esperti del settore. Seguendo una procedura di qualità certificata, i giornalisti della redazione operano a stretto contatto con gli esperti per verificare la correttezza delle informazioni pubblicate. L'obiettivo è quello di fornire a tutti i lettori informazioni verificate e attendibili.

Seguici sui social:

Iscriviti e resta aggiornato