Capacità assunzionale: budget unico per Dirigenti e dipendenti

Nella Delibera n. 17 del 17 luglio 2019 della Corte dei conti, Sezione Autonomie, la questione di massima posta all’esame della Sezione Autonomie è volta a chiarire se i valori economici delle capacità assunzionali 2019-2021 per il personale dirigenziale e non dirigenziale, riferiti alle cessazioni dell’anno precedente, nonché ai resti assunzionali del triennio precedente l’annualità di riferimento, possano essere cumulati fra loro al fine di determinare un unico budget complessivo utilizzabile indistintamente per assunzioni riferite ad entrambe le tipologie di personale (dirigenziale e non) oppure se, per ognuna delle suddette 2 categorie, possa essere utilizzato ai fini assunzionali esclusivamente il budget calcolato per la categoria considerata. La Sezione chiarisce che i valori economici delle capacità assunzionali 2019-2021 per il personale dirigenziale e non dirigenziale riferiti alle cessazioni dell’anno precedente, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del Dl. n. 90/2014, possono essere cumulati fra loro al fine di determinare un unico budget complessivo utilizzabile indistintamente per assunzioni riferite ad entrambe le tipologie di personale, dirigenziale e non, in linea con la programmazione dei fabbisogni di personale, ai sensi dell’art. 6 del Dlgs. n. 165/2001, e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla legislazione vigente. Tale principio vale anche ai fini dell’utilizzo dei cd. “resti assunzionali”, per i quali valgono le capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti all’epoca di cessazione dal servizio. Inoltre, si fa presente che, alla luce delle recenti novità legislative di cui all’art. 14-bis, comma 1, lett. a), del Dl. n. 4/2019, la disciplina dei resti assunzionali, anziché al “triennio precedente”, fa ora riferimento “al quinquennio precedente” da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intendono effettuare le assunzioni.
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