Capacità assunzionali dell’Ente Locale

Nella Delibera n. 85 del 20 maggio 2021 della Corte dei conti Lombardia, viene chiesto un parere sulla disciplina delle facoltà assunzionali dell’Ente che rispetti il parametro di virtuosità definito dal Dl. n. 34/2019 e dal Dm. attuativo 17 marzo 2020, ovvero:

  • se, in applicazione del Dl. n. 34/2019, al budget assunzionale dell’anno corrente vada sottratto l’importo per le assunzioni già effettuate nell’anno precedente in vigenza del nuovo regime assunzionale;
  • se le cessazioni di personale avvenute in corso d’anno possano essere sostituite immediatamente, avendo di fatto impatto neutro sul bilancio e sulle capacità assunzionali.

La Sezione afferma che le percentuali individuate dalla Tabella 2 dell’art. 5 del Dm. 17 marzo 2020 rappresentano valori incrementali della spesa per il personale, come tali comprensivi dei valori percentuali individuati per le annualità precedenti. La sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d’anno costituisce assunzione di personale ai sensi dell’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019. Nello specifico, la Sezione rileva che le disposizioni dell’art. 33 del Dl. n. 34/2019 hanno innovato la disciplina concernente le facoltà assunzionali degli Enti Locali, introducendo un sistema flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, con conseguente superamento delle regole basate sul criterio del cd. turn-over. In tale ottica, l’art. 33, comma 2, del citato Dl. n. 34/2019, dispone che i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un “valore soglia” definito come “percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione”. Tale valore soglia è stato individuato, per ciascuna fascia demografica, dal Dm. 17 marzo 2020, il quale, nel fissare al 20 aprile 2020 la data di decorrenza del nuovo regime delle assunzioni per i Comuni, consente di individuare la spesa massima complessiva per tutto il personale di ciascun ente e, per tale via, la corrispondente capacità assunzionale. Per i Comuni che si collocano al di sotto del valore-soglia (cd. “Enti virtuosi”), il Dm. ha poi dettato una peculiare disciplina degli incrementi di spesa in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024. Infatti, in base all’art. 5, l’eventuale raggiungimento del valore-soglia è possibile secondo incrementi annuali della spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore alle percentuali, via via crescenti per ciascun anno e differenziate per ciascuna fascia demografica, indicate dalla Tabella 2. Nell’ambito di tale peculiare regolamentazione, finalizzata a rendere graduale e a limitare la dinamica della crescita della spesa di personale dei Comuni che si collocano al di sotto del valore-soglia fissato dalla Tabella 1, le percentuali individuate dalla Tabella 2 rappresentano valori incrementali, nel senso che ciascun valore percentuale assorbe (e non si aggiunge a) quello individuato per le annualità precedenti. Ciò consente di dare risposta al primo dei quesiti posti dall’Ente istante, relativo all’incidenza delle assunzioni di personale effettuate nel periodo 20 aprile – 31 dicembre 2020 sulla capacità di spesa del 2021. Dal sistema delineato discende infatti che, fermi restando i limiti generali dati dalla verifica della sostenibilità finanziaria della spesa (e dunque il rispetto del valore-soglia di cui alla Tabella 1 dell’art. 4, comma 1, del Dm.), dalla coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e dall’equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall’organo di revisione, nel periodo 2020-2024, ogni incremento annuale della spesa del personale registrata nel 2018 dovrà necessariamente tener conto e assorbire l’aumento derivante dalla percentuale eventualmente già “utilizzata” nelle annualità precedenti. La ratio sottesa alla nuova disciplina relativa alle capacità assunzionali dei Comuni consente poi di rispondere al secondo dei quesiti posti, relativo alla possibilità di immediata sostituzione del personale cessato in corso d’anno per asserita neutralità della spesa sul bilancio. Come anticipato, le nuove regole introdotte dal Dl. n. 34/2019 e dal Dm. attuativo, nel superare la cd. “logica del turn-over”, si basano sulla sostenibilità finanziaria della spesa, ossia su un parametro finanziario, di flusso, a carattere flessibile e dinamico, rappresentato dal rapporto tra spese di personale ed entrate correnti. Di modo che, “ove detto rapporto non sia in grado di rendere compatibile l’utilizzo di facoltà assunzionali disponibili (e pertanto non possa ritenersi sostenibile la relativa spesa), anche in chiave prospettica, l’Ente dovrà astenersi dall’effettuare le assunzioni programmate”. In questo contesto, anche la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d’anno costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti di capacità del Comune segnati dall’applicazione delle regole sopra viste. Mentre l’asserita neutralità sul bilancio dei relativi oneri rappresenta elemento che non può acquisire autonoma rilevanza rispetto alla sostenibilità finanziaria della spesa sottesa a quelle regole.