Carta d’identità elettronica: entro il 7 novembre 2016 i Comuni “non sperimentatori” devono compilare un Questionario

Con la Circolare n. 18 del 19 ottobre 2016, il Ministero dell’Interno – Direzione centrale per i Servizi Demografici, ha fornito indicazioni relative alla nuova Carta d’identità elettronica (Cie) ed ha invitato i Comuni che non sono oggetto della sperimentazione avviata lo scorso luglio, a compilare – entro il 7 novembre 2016 – il Questionario “Sedi Cie”, raggiungibile attraverso l’Area privata dei Servizi Demografici al seguente indirizzo: http://servizidemografici.interno.it.

Obiettivo del Questionario – le cui Istruzioni per la compilazione sono allegate al Documento di prassi in commento – è consentire l’acquisizione di tutti i dati necessari e propedeutici all’attività di dispiegamento delle postazioni per l’emissione della nuova Cie.

Come ricordato dalla Circolare, a partire da metà del 2017 – secondo un cronoprogramma che sarà messo a punto dalla Commissione interministeriale permanente della Cie – questo nuovo strumento sarà introdotto in tutte le Amministrazione italiane.

Il compito delle Amministrazioni comunali sarà sostanzialmente quello di raccogliere i dati del cittadino per poi trasmetterli al “Centro nazionale dei Servizi Demografici” del Ministero dell’Interno, che deve certificarli e inviarli all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, deputato a produrre, stampare e recapitare, all’indirizzo indicato il documento di identità.

I Comuni saranno dotati di postazioni ad hoc, corredate da pc, stampanti multifunzioni, scanner di impronte digitali, lettori per la verifica delle funzionalità del documento, lettori di codice a barre e di smart card.

Le Carte d’identità elettronica saranno consegnate all’indirizzo indicato (che può essere quello di residenza, altro scelto dal cittadino oppure quello del Comune) entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta.

In merito alle spese relative all’emissione dei documenti, la Circolare precisa che – come indicato nella Circolare n. 11/2016 della Direzione centrale per i Servizi Demografici – i Comuni riscuotono, al momento della richiesta di emissione della Cie, l’importo del corrispettivo fissato dall’art. 1 del Dm. Mef 25 maggio 2016: 16,79 Euro, vale a dire Euro 13,76 oltre Iva all’aliquota vigente.

Per inciso, come già avuto modo di precisare a commento del citato Dm. Mef, non si capisce bene il perché del riferimento all’Iva, rientrando il rilascio della Cie nell’attività istituzionale della P.A..

In realtà, la specificazione circa l’Iva si ritiene debba intendersi come mera indicazione che le spese sostenute dallo Stato per realizzare la Cie, soggette a Iva “a monte” (in base all’aliquota vigente, applicata dai fornitori), vengono rimborsate “a valle” (dal Comune, attraverso i corrispettivi versati dai cittadini) al lordo dell’Imposta proprio perché per lo Stato la stessa è risultata indetraibile.

Si evidenzia inoltre che la stessa Direzione centrale per i Servizi Demografici ha pubblicato il 19 ottobre 2016 un Avviso che richiama l’attenzione dei Comuni sull’importanza dei seguenti passaggi:

– effettuare il versamento del corrispettivo di Euro 16,79, per ciascuna Carta d’identità elettronica emessa, secondo le disposizioni impartite con Circolare n. 11/2016 – punto 1.2, al Capo X, Capitolo 3746, presso la Tesoreria di Roma Succursale (n. 348), codice Iban: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00;

– indicare all’atto del versamento suindicato sul Sistema Siope (“Sistema informativo sulle operazioni degli Enti pubblici”) quale causale: “Comune di ……………. corrispettivo per il rilascio di n ……………… Carte d’identità elettroniche periodo dal ………… al ………..”, dandone comunicazione al Ministero dell’Interno all’indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it, allegando nel contempo copia della quietanza di pagamento (i versamenti sopra indicati devono essere effettuati il 15° giorno e l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese tenendo conto dei tempi necessari per l’adempimento degli stessi);

– adempiere, ai fini della riassegnazione della quota di Euro 0,70 per ciascuna “nuova Cie” emessa, all’obbligo di trasmissione trimestrale alla Direzione centrale, del Prospetto riepilogativo delle stesse corredate dalle copie delle quietanze emesse.