Corte di giustizia tributaria della Toscana, Sentenza n. 113 del 23 gennaio 2024
Nella fattispecie in esame, la contribuente (una Società) impugnava una cartella di pagamento relativa ad imposta Iva e Irap per gli anni 2016-2017, notificata a mezzo Pec.
Quanto alla prima censura proposta, in ordine alla omessa sottoscrizione della cartella di pagamento inviata via Pec, i Giudici chiariscono che la cartella di pagamento notificata a mezzo Pec non deve essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso. Ciò in quanto la cartella di pagamento non deve essere necessariamente sottoscritta da parte del funzionario competente, posto che l’esistenza dell’atto non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che l’atto sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo. Tanto più che, a norma dell’art. 25, del Dpr. n. 602/1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l’apposito modello approvato con Dm., che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice. Infatti, recentemente la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 28852/2023 ha ribadito che “la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio Pec un documento informatico, che sia duplicato informatico dell’atto originario (il cd. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la cd. “copia informatica”), ossia, appunto, un file in formato Pdf, con l’ulteriore precisazione, che “nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall’agente della riscossione tramite Pec venga poi sottoscritta con firma digitale”.
Con la seconda censura proposta la contribuente si duole dell’asserita inesistenza della notifica della cartella di pagamento, in quanto la cartella sarebbe stata notificata a mezzo Pec con relata di notifica in bianco. I Giudici pongono in evidenza che l’art. 26, comma 2, del Dpr. n. 602/1973, stabilisce che la notifica della cartella può essere eseguita a mezzo Pec all’indirizzo del destinatario “risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata UNI-PEC”, disponendo che, in tal caso, si applicano le disposizioni dell’art. 60 del Dpr. n. 600/1973.
Le norme appena richiamate non contemplano la compilazione di una relata di notifica da parte dell’esecutore. Tanto si giustifica in ragione della specificità di questa modalità di notifica che non richiede la presenza di un ufficiale notificatore.
La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall’art. 26, comma 5, del Dpr. n. 602/1973, all’art. 60, del Dpr. n. n. 600/1973 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento l’applicazione dell’istituto della sanatoria del vizio dell’atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 del Cpc., conseguito chiaramente nel caso di specie.
Infine, col terzo motivo d’impugnazione la contribuente denuncia l’inesistenza della notifica dell’atto impugnato per carenza di sottoscrizione della relata di notifica.
I Giudici chiariscono che per la notificazione a mezzo Pec la prova di avvenuta notifica è data con il deposito delle ricevute di accettazione e consegna, quest’ultima contenente l’atto allegato in formato digitale nativo. Dette ricevute equivalgono in tutto e per tutto all’avviso di ricevimento della raccomandata cartacea e del resto il valore legale della Pec poggia proprio sul valore di prova certa di ricezione del messaggio costituita da tali ricevute elettroniche. D’altro canto, le forme digitali, nella loro violazione, non integrano una causa di “inesistenza” della notifica, figura che, soltanto, non ammette la sanatoria per il principio del raggiungimento dello scopo.
Dunque, la cartella emessa a fronte di autoliquidazione effettuata in base alle dichiarazioni fiscali rese dal contribuente assolve l’obbligo di motivazione della cartella mediante il richiamo a tali dichiarazioni. Correttamente, quindi, poiché nel caso di specie la cartella di pagamento si è semplicemente basata sulle dichiarazioni della Società contribuente, limitandosi a liquidare l’Imposta sui dati forniti dalla stessa Società, senza avanzare pretese ulteriori, l’obbligo di motivazione della cartella ben poteva essere assolto mediante il mero richiamo alle dichiarazioni. La cartella di pagamento, allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il “quantum” del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’importo per quanto, di conseguenza, indicazione che soddisfa l’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 7, della Legge n. 212/2000, e dall’art. 3, della Legge n. 241/1990.
In particolare poi in tema di riscossione delle Imposte sul reddito, la cartella di pagamento ex art. 36-bis del Dpr. n. 602/1973 è congruamente motivata, anche quanto al calcolo degli interessi, mediante il richiamo alla Dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta ed al conseguente periodo di competenza, essendo il criterio di liquidazione degli stessi predeterminato “ex lege”.


