Nell’Ordinanza n. 18224 dell’11 luglio 2018 della Corte di Cassazione, la questione controversa in esame riguarda una cartella di pagamento che non riporta gli estremi dell’atto presupposto. La Suprema Corte chiarisce che il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell’imposizione senza indicarne i relativi estremi in modo esatto, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia però dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione, per averli puntualmente contestati, ricorrendo invece un’effettiva limitazione del diritto di difesa qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni dell’intimazione di pagamento ricevuta e alleghi il pregiudizio patito effettivamente.






