Nella Sentenza n. 3188/11/14 della Ctp di Bari, i Giudici rilevano che in caso di temporanea irreperibilità del contribuente la notifica degli atti tributari deve essere eseguita secondo quanto statuito dall’art. 140 del Cpc. Nello specifico la sequenza procedimentale descritta dall’art. 140 del Cpc. è la seguente:
– affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione o dell’azienda;
– deposito del plico nella casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi;
– spedizione della raccomandata informativa con avviso di ricevimento.
I Giudici pugliesi affermano che l’omissione di uno dei sopra menzionati adempimenti pregiudica la notificazione, rendendola nulla. I Giudici specificano come nulla debba ritenersi
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