Cassazione: niente Ici per i fabbricati collabenti

Nella Sentenza n. 10122 dell’11 aprile 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che, in tema d’Ici, il fabbricato accatastato come unità collabente (categoria “F/2”), oltre a non essere tassabile come fabbricato, in quanto privo di rendita, non è tassabile neppure come area edificabile, sino a quando l’eventuale demolizione restituisca autonomia all’area fabbricabile, che da allora è soggetta ad imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito. In sostanza, la sottrazione ad imposta del fabbricato collabente, iscritto nella conforme categoria catastale F/2, in ragione dell’azzeramento della relativa base imponibile, non può essere superata prendendo a riferimento la diversa base imponibile prevista per le aree edificabili e costituita dal valore venale del terreno sul quale il fabbricato insiste, atteso che la legge (Dlgs. n. 504/92) prevede l’imposizione Ici per le aree edificabili e non per quelle già edificate.