L’Agenzia delle Entrate ha contestato ad una Società la mancata inclusione di alcuni impianti nel computo della rendita catastale, dal momento che la nozione di “opificio” non è riferibile solo al fabbricato che funge da copertura degli impianti, ma costituisce un bene complesso inclusivo anche degli impianti di natura strutturale essenziali al funzionamento dello stesso.
Con la Sentenza n. 3610 del 7 agosto 2015, i Giudici della Ctr Lombardia hanno rilevato che il riferimento testuale contenuto nella normativa catastale alle “unità immobiliari” anziché agli “immobili”, evidenzia l’intento del Legislatore di assumere, quale base imponibile per la determinazione del rendita catastale, non solo l’immobile inteso quale opera muraria, ma anche il complesso di beni che solo dal reciproco collegamento acquistano l’utilità e la capacità reddituale di cui sono ordinariamente privati.
Dunque, la rendita catastale degli opifici industriali è determinata dall’insieme degli elementi costitutivi, intesi come strutture murarie e impianti fissi, che caratterizzano le unità immobiliari classificabili come “opifici”.
Inoltre, i Giudici richiamano la nozione di “bene immobile per incorporazione” prevista in via generale dall’art. 812, comma 1, del Cc., nella quale devono rientrare tutti gli impianti che, a prescindere dalla amovibilità, costituiscono (come le turbine delle centrali elettriche ) “una componente strutturale ed essenziale che contribuisce alla funzione complessiva ed unitaria dell’opificio stesso”.
Ai fini della determinazione della rendita catastale degli stabilimenti industriali, quindi, devono essere considerate, non solo le opere murarie ma anche gli impianti strutturalmente connessi all’opificio e costituenti elementi essenziali, idonei a realizzare un unico bene complesso. Viceversa, non devono essere prese in considerazione le apparecchiature mobili e gli impianti che non siano componenti essenziali dello stabilimento.