Cauzione provvisoria depositata in misura diversa da quella stabilita nel bando: è ammessa la regolarizzazione

Nella Sentenza n. 833 del 17 dicembre 2016 del Tar Abruzzo, L’Aquila, in applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, sancito dall’art. 46, comma 1-bis, del Dlgs. n. 163/06, la presentazione di una cauzione provvisoria affetta da irregolarità non costituisce causa di esclusione dalla gara. Ciò in quanto l’art. 75, commi 1 e 6, del Dlgs. n. 163/06, che prescrive l’obbligo di corredare l’offerta di una garanzia pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, a garanzia della serietà dell’impegno di sottoscrivere il contratto

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