Nella Delibera n. 200 del 2 luglio 2018 della Corte dei conti Lombardia, viene chiesto un parere riguardante i limiti di finanza pubblica posti al trattamento economico accessorio del personale dipendente da Enti Locali. Nello specifico, viene chiesto se gli eventuali incrementi delle indennità spettanti ai titolari di posizione organizzativa, previsti dall’art. 15, comma 2, del Ccnl. 21 maggio 2018, debbano rispettare i limiti dell’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/17, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. La Sezione ritiene che le risorse destinate a remunerare le indennità, di posizione e risultato, spettanti ai titolari di posizione organizzativa, anche dopo l’aggiornamento teorico dei valori minimi e massimi (art. 15, comma 2, Ccnl. Comparto Funzioni locali 21 maggio 2018), devono osservare, sommate alle risorse confluenti nei fondi per la Contrattazione integrativa, il limite di finanza pubblica posto dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/17. Peraltro, come precisato dall’art. 67, comma 7, del ridetto Ccnl. (salve le facoltà di rimodulazione), ad invarianza complessiva di spesa, previste dagli artt. 15, comma 7, e 7, comma 4, lett. u).




