“Centrale unica di committenza”: semplificazione delle procedure anche per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti

“Centrale unica di committenza”: semplificazione delle procedure anche per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti

L’attuale versione del comma 3 dell’art. 23-ter del Dl. n. 90/14, convertito con Legge n. 114/14, prevede la deroga all’obbligo di approvvigionamenti tramite la Centrale unica di committenza per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, i quali possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 Euro. L’art. 1, comma 269, del “Ddl. Stabilità 2016” abolisce il riferimento ai 10.000 abitanti, in modo tale che tutti i Comuni possano procedere agli acquisti di importo inferiore a 40.000 Euro in via autonoma, fermo restando l’obbligo del ricorso al Mepa. Inoltre, proprio con riferimento al Mercato elettronico della P.A., viene modificato l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/06, prevedendo l’obbligo del ricorso al medesimo per gli acquisti di beni o servizi di importo pari o superiore a 1.000 Euro.


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