Con una Nota pubblicata recentemente sul proprio sito il 24 ottobre 2014, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha informato che, nel corso della riunione della Conferenza unificata tenutasi il 16 ottobre scorso, è stata raggiunta l’intesa sul Decreto che definisce i requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti aggregatori che svolgono attività di Centrali di committenza.
Numerose tuttavia sono state le richieste illustrate dalle Regioni che hanno consegnato al Governo un documento nel quale queste vengono esposte e argomentate. Innanzitutto – si legge – “occorre considerare l’esistenza di un’ampia pluralità di soggetti che già oggi operano in qualità di Centrale di committenza. Tale situazione non rende chiaro quale sia il rapporto intercorrente tra i vari attori ed i rispettivi ambiti di competenza, né quali siano esattamente gli obblighi degli enti del territorio verso i nuovi soggetti aggregatori”.
Altra carenza del Decreto è – secondo le Regioni – il fatto di non affrontare il problema dell’attribuzione delle responsabilità tra la stazione appaltante e l’Ente destinatario finale dell’appalto, anche per quanto concerne i possibili contenziosi che possono insorgere sia durante la gara, sia durante l’esecuzione contrattuale. Viene inoltre messo in dubbio il fatto che l’aggregazione della domanda pubblica generi di per sé dei risparmi e i miglioramenti attesi. Il suggerimento è dunque quello di affiancare all’applicazione della norma, un percorso formativo, informativo e organizzativo “ad hoc” rivolto alle Amministrazioni coinvolte nel processo di aggregazione.
Queste le condizioni poste per l’intesa:
1) “l’impegno formale del Governo di procedere all’istituzione di un Tavolo tecnico in sede di Conferenza Unificata, con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio, del Mit e Mef, per la risoluzione dei problemi applicativi derivanti dalla normativa che disciplina il sistema di affidamento dei contratti pubblici”;
2) “l’accoglimento del seguente emendamento ‘Il soggetto aggregatore individuato da ciascuna regione ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Dl. n. 66 del 2014 può operare anche attraverso un’organizzazione ulteriormente e funzionalmente articolata’”