Certificati di esecuzione lavori: ai fini della partecipazione alla gara, devono essere conseguiti entro il termine previsto per la presentazione dell’offerta

Delibera n. 447 del 9 giugno 2021

Nella fattispecie in esame, la questione controversa riguarda una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per l’affidamento di lavori di realizzazione di un edificio da adibire a sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza, conclusa con l’aggiudicazione in favore di un operatore economico e rispetto alla quale una Società classificatasi seconda in graduatoria ha presentato richiesta di riesame degli atti di gara contestando la inidoneità di taluni Cel trasmessi ai fini della comprova dei requisiti ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. a), del Dpr. n. 207/2010.

L’Autorità chiarisce che nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, in assenza di diversa indicazione contenuta nell’avviso di manifestazione di interesse, il requisito relativo ai lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di cui all’art. 90, comma 1, lett. a), del Dpr. n. 207/2010 deve computarsi a ritroso rispetto alla data di trasmissione della lettera di invito. Inoltre, l’Anac afferma che il Cel prodotto a comprova del requisito di cui all’art. 90, comma 1, lett. a), del Dpr. n. 207/2010, in quanto presenta natura costitutiva del requisito di partecipazione alla procedura di gara riguardante l’esecuzione di lavori analoghi nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, deve essere conseguito dal concorrente entro il termine previsto per la presentazione dell’offerta.