Certificazione ambientale: Emas e Iso 14001 non sono equipollenti ex lege

Nella Delibera n. 244 del 23 marzo 2021, l’Anac rileva che l’equipollenza della registrazione Emas e della certificazione Iso 14001 non è stabilita ex lege. La Stazione appaltante, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, può, alla luce del favor partecipationis, ritenere sostanzialmente equivalenti le due certificazioni quando, tenuto conto dell’oggetto e delle caratteristiche della singola gara, esse soddisfano egualmente l’interesse pubblico perseguito, e richiedere, ai fini della partecipazione, il possesso alternativo di una delle due. Tuttavia, in assenza di una corrispondenza ex lege, la Stazione appaltante può tenere in considerazione le oggettive differenze dei due sistemi di certificazione e, sempre nel rispetto dei principi di proporzionalità e attinenza con l’oggetto del contratto, esaltare il possesso di entrambe le certificazioni ambientali in sede di valutazione dell’offerta tecnica.