L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 737 del 19 ottobre 2021, ha fornito chiarimenti in merito alle sanzioni dovute in caso di mancata certificazione dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 127/2015.
Nel caso di specie un commerciante, dovendo procedere, dal 1° gennaio 2020, alla certificazione dei corrispettivi percepiti tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati in base all’art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 127/2015, nel 2019 aveva installato un Registratore telematico atto a tale scopo, ma il Tecnico installatore aveva erroneamente abbinato l’apparecchio alla Partita Iva di una ditta Diversa, non tenuta alla trasmissione telematica dei corrispettivi. In conseguenza di tale errore sulla configurazione dell’apparecchio, poi sanato dal Tecnico installatore, il commerciante ha chiesto all’Agenzia di evitare di essere sanzionato, qualora la suddetta Ditta segnali sulla sua pagina di “Fatture e Corrispettivi” tutti i corrispettivi, uno per uno, accedendo alla Sezione “Monitoraggio delle ricevute dei file trasmessi” nell’Area di “Consultazione” e con la seguente indicazione nel campo “Motivazione”: “Invio non dovuto per errato abbinamento Registratore di cassa. Corrispettivo di competenza della Partita Iva […] di […]”.».
Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato in particolare la Circolare n. 3/E del 2020, in cui ha già chiarito quali siano le regole esistenti in tema di certificazione dei corrispettivi relativi alle operazioni di cui all’art. 22 del Dpr. n. 633/1972, con relative sanzioni applicabili.
In sintesi:
a) dal 1° gennaio 2020 i corrispettivi delle operazioni ex art. 22, del Dpr. n. 633/1972, sono soggetti all’obbligo di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati secondo la previsione dell’art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 127/2015, e dei Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che vi hanno dato attuazione;
b) l’obbligo, che ha valenza generale – risultandone escluse solo le operazioni individuate con il Dm. 10 maggio 2019, tra cui quelle poste in essere dagli Enti Locali – si adempie mediante i Registratori telematici;
c) memorizzazione e trasmissione costituiscono un unico adempimento ai fini dell’esatta documentazione dell’operazione e dei relativi corrispettivi, risultando quindi sanzionabili tutti quei comportamenti che abbiano impedito il corretto, completo esercizio dello stesso nelle sue necessarie articolazioni (memorizzazione e trasmissione).
Alla mancata/errata memorizzazione (e trasmissione) segue pertanto l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6, commi 2-bis e 3 (di identico contenuto per quanto qui di interesse): 90% dell’Iva corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di Euro 500, per ciascuna operazione. A tali violazioni, non essendo ancora intervenuta alcuna formale contestazione da parte degli Uffici competenti, risulta applicabile il “ravvedimento” di cui all’art. 13 del Dlgs. n. 472/1997.
In assenza di “ravvedimento”, gli stessi Uffici, accertata nel caso anche la buona fede del commerciante, potranno comunque valutare la presenza dei presupposti per l’applicazione degli istituti che consentono di escludere o graduare il carico sanzionatorio in funzione dell’effettiva gravità della condotta, quali, ad esempio, gli artt. 6, comma 1, 7, comma 4, e 12, del Dlgs. n. 472/1997.




