Certificazione di “servizi a domanda individuale”: impossibile escludere il Servizio “Asilo nido”

Nella Delibera n. 2 del 9 gennaio 2018 della Corte dei conti Sicilia, un Sindaco chiede se, con decorrenza dall’esercizio 2017, in conformità a quanto statuito dall’art. 8 del Dlgs. n. 65/17, il Comune possa escludere, in sede di certificazione dei servizi a domanda individuale, il Servizio “Asilo nido”.

La Sezione rileva che, sebbene il Dlgs. n. 65/17 prospetti un diverso computo dei Servizi educativi per l’infanzia ai fini della copertura tariffaria dei costi dei “servizi a domanda individuale”, ad oggi il quadro normativo non risulta mutato e ciò nonostante la recente Intesa sancita in sede di Conferenza unificata sul “Piano d’azione nazionale pluriennale”.

A tal proposito, la Sezione ricorda che, ai sensi del vigente art. 243, comma 8, lett. b), del Tuel, trova applicazione agli Enti soggetti a procedura di “riequilibrio finanziario pluriennale” l’art. 243, comma 2, del Tuel, il quale così recita: “gli Enti Locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un’apposita certificazione che: a) il costo complessivo della gestione dei ‘servizi a domanda individuale’, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36%, a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50% del loro ammontare”.

Pertanto, in base a quanto sopra esposto, la Sezione ritiene che il Servizio “Asilo nido” non possa essere attualmente escluso dalle certificazioni riguardati i “servizi a domanda individuale”.