Certificazione perdita di gettito 2021: RgS pubblica le Faq n. 46 e n. 47

La Ragioneria generale dello Stato, in data 4 aprile 2022, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le Faq Arconet n. 46 e n. 47 di ulteriore chiarimento per la compilazione da parte degli Enti Locali della Certificazione del Modello attestante la “perdita di gettito” 2021.

Faq 46: “Nel Decreto n. 273932 del 28 ottobre 2021 è scritto che le agevolazioni Tari adottate a valere sul ‘Fondo’ di cui all’art. 6, del Dl. n. 73/2021 (agevolazioni Tari in favore di utenze non domestiche), devono essere rappresentate, nel Modello Covid-19/2021, come maggiore spesa per trasferimenti correnti a Imprese. Nel mio Comune, però, contabilmente abbiamo ridotto l’entrata Tari e non effettuato una maggiore spesa per trasferimenti. Come dobbiamo comportarci ?”.

Preliminarmente, Arconet fa presente che l’Ente avrebbe dovuto contabilizzare l’entrata Tari al lordo della riduzione derivante dalle agevolazioni di cui all’art. 6 del Dl. n. 73/2021 (ristoro specifico), e poi, con un giro contabile, neutralizzare l’entrata registrata al lordo di tali agevolazioni rilevando una spesa di importo corrispondente alle agevolazioni stesse. In sede di compilazione del Modello “Covid-19/2021” l’Ente avrebbe poi dovuto inserire la maggiore spesa correlata nella colonna (e), della Sezione 2, del Modello, in corrispondenza del Codice U.1.04.03.00.000 “Trasferimenti correnti a Imprese”. In proposito viene anche ricordato che, ai fini della Certificazione “Covid-19” relativa all’esercizio 2021, le risorse di cui all’art. 6 del Dl. n. 73/2021, sono considerate risorse assegnate come ristori specifici di spesa e che l’utilizzo dei ristori specifici di spesa deve trovare evidenza nel Modello esclusivamente mediante l’inserimento di maggiori spese.

Arconet quindi, dal momento che il Modello “Covid-19/2021” non include nella Sezione 1-Entrate le voci relative alla Tari e che non è possibile rilevare la minore entrata Tari 2021 che l’Ente ha registrato nel proprio bilancio per effetto della contabilizzazione dell’entrata al netto delle agevolazioni, ritiene che l’Ente debba ugualmente certificare l’utilizzo del ristoro di spesa in parola valorizzando di pari importo la colonna “Maggiori spese 2021 ‘Covid-19’ (e)” in corrispondenza della voce “Trasferimenti correnti a Imprese”, pur non avendo effettuato le registrazioni contabili correttamente come sopra evidenziato (entrata al lordo e spesa di importo corrispondente alle agevolazioni attuate).

Qualora invece l’Ente abbia registrato l’entrata al lordo delle agevolazioni Tari adottate ma abbia contabilizzato nel proprio bilancio le relative maggiori spese ad un codice diverso da quello indicato nel richiamato Decreto, occorre distinguere 2 casi:

–  se il Codice utilizzato in bilancio non è incluso tra le voci di spesa di cui alla Sezione 2 del Modello “Covid-19/2021”, l’Ente deve esclusivamente valorizzare la colonna (e), della Sezione 2, del Modello “Covid-19/2021”, inserendo gli impegni di spesa assunti a valere sul ristoro di spesa in parola in corrispondenza della riga “U.1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese”;

–  se invece il Codice di spesa utilizzato in bilancio è incluso tra le voci di cui alla Sezione 2 del Modello “Covid-19/2021”, l’importo degli impegni di spesa assunti a valere sul ristoro di spesa in parola deve essere detratto dal valore che è presente nella colonna (a), della Sezione 2, del Modello, in corrispondenza del codice utilizzato in bilancio ed aggiunto al valore presente nella stessa colonna in corrispondenza della riga “U.1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese”.

In ogni caso, l’Ente deve valorizzare la colonna (e) inserendo gli impegni di spesa assunti a valere sul ristoro di spesa in parola in corrispondenza della medesima riga “U.1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese”.

Da ultimo viene ricordato che, nel caso in cui gli Enti avessero incrementato, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Dl. n. 73/2021, le agevolazioni alle utenze non domestiche con risorse proprie e/o risorse residue di cui alla Tabella 1 allegata al Decreto n. 59033 del 1° aprile 2021 relativo alla Certificazione 2020, le agevolazioni incrementative non devono essere dichiarate come maggiori spese “Covid-19” nella Certificazione 2021.

Infine, è precisato che, nel caso di agevolazioni Tari a favore delle utenze domestiche coperte dalle risorse di cui all’art. 53 del Dl. n. 73/2021, l’Ente è tenuto a dichiarare le agevolazioni (maggiori spese) in corrispondenza della riga “U.1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie”. 

Nel caso di contabilizzazioni al netto e/o in caso di errate codifiche valgono le indicazioni sopra fornite.

Faq 47: “Nel Modello ‘Covid-19/2021’ devono essere inserite le spese connesse alla pandemia confluite nel ‘Fpv’ nell’anno 2020 e spese nel 2021 ?” 

La Commissione Arconet indica che nella colonna (e) della Sezione 2 del Modello “Covid-19/2021”, gli Enti sono tenuti a riportare tutte le maggiori spese sostenute (impegnate) nell’anno 2021 in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19” che non siano già “coperte” da specifiche assegnazioni pubbliche e/o private, fatta eccezione per le maggiori spese sostenute con le risorse derivanti dai ristori specifici di spesa statali esposti alla riga (E), della Sezione 2, del Modello, e/o con le risorse di cui all’art. 106 del Dl. n. 34/2020 e all’art. 39 del Dl. n. 104/2020 confluite in avanzo vincolato al 31 dicembre 2020, nonché con le risorse assegnate nel 2021, di cui all’art. 1, comma 822, della Legge n. 178/2020. 

Quindi, nella citata colonna (e), della Sezione 2, del Modello “Covid-19/2021”, non devono essere riportate le spese, connesse all’emergenza da “Covid-19”, impegnate nel 2021, qualora tali spese siano già state incluse nella Certificazione trasmessa per l’anno 2020 come quota del “Fpv” di spesa costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui.