L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 13/E del 4 marzo 2024, ha fornito indicazioni in merito al termine di presentazione, da parte dei sostituti d’imposta, delle Certificazioni Uniche (“CU”) di redditi di lavoro autonomo esercitato abitualmente (“professionale”).
Al riguardo, l’Agenzia ha evidenziato che l’art. 4, comma 6-quinquies, del Dpr. n. 322/1998, dispone che, in linea generale, le “CU” sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti; tuttavia, le “CU” contenenti esclusivamente redditi esenti o redditi non dichiarabili con la Dichiarazione precompilata possono essere inviate entro il termine di presentazione della Dichiarazione dei sostituti d’imposta – Modello “770”, ossia entro il 31 ottobre.
L’art. 19 del Dlgs. n. 1/2024, in tema di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, prevede che a partire da quest’anno, in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle Certificazioni trasmesse dai sostituti d’imposta, rende disponibile la Dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche diverse dai dipendenti e pensionati, compresi i titolari di Partita Iva (Imprenditori e Professionisti).
Per questo primo anno, tuttavia, le informazioni ricavate dalle “CU” contenenti compensi e proventi non dichiarabili mediante il Modello “730”, ma solo con il Modello “Redditi Persone fisiche” (come i redditi di lavoro autonomo “professionale”), saranno utilizzate dall’Agenzia delle Entrate solo in forma sperimentale, dandone evidenza nel foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata oppure con appositi avvisi nell’Applicativo web dedicato. Con tali avvisi verrà segnalato al contribuente che per l’elaborazione della precompilata sono state considerate solo le “CU” di lavoro autonomo “professionale” pervenute fino al 18 marzo (quest’anno il 16 marzo cade di sabato) e che, se in possesso di “CU” pervenute dopo tale data, dovrà modificare la Dichiarazione precompilata aggiungendo le informazioni mancanti.
Ciò premesso, tenuto conto che i dati delle “CU” di lavoro autonomo “professionale” sono utilizzate quest’anno solo in forma sperimentale, l’Agenzia ha ritenuto che per l’anno d’imposta 2023 le “CU” contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il Modello “Redditi Persone fisiche 2024” (come i redditi di lavoro autonomo “professionale”) possano essere presentate entro il 31 ottobre 2024 (termine di presentazione del Modello “770”).
Vengono tuttavia invitati i sostituti d’imposta ad attivarsi per trasmettere le anzidette certificazioni all’Agenzia delle Entrate entro il 18 marzo, poiché, in tal modo, le stesse potranno essere messe a disposizione dei contribuenti e dei soggetti che prestano assistenza fiscale (Caf e Professionisti), seppur in forma sperimentale, agevolandoli così nell’adempimento dichiarativo.
L’Agenzia ha evidenziato infine che dal prossimo anno le informazioni presenti nelle “CU” contenenti redditi dichiarabili mediante il Modello “Redditi Persone fisiche” saranno ordinariamente utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata; pertanto, a partire dalle “CU 2025”, relative all’anno d’imposta 2024, l’invio di tutte le certificazioni contenenti redditi dichiarabili mediante il Modello “730” oppure mediante il Modello “Redditi Persone fisiche” (compresi i redditi di lavoro autonomo “professionale”) dovrà essere effettuato entro il 16 marzo.
Per completezza, l’Agenzia ha segnalato che resta ferma, a regime, la possibilità per i sostituti d’imposta di trasmettere entro il termine di presentazione del Modello “770” (31 ottobre) le “CU” contenenti redditi che non sono dichiarabili, né con il Modello “730”, né con il Modello “Redditi Persone fisiche”, come ad esempio i redditi assoggettati a tassazione separata per i quali non è prevista la possibilità di optare in Dichiarazione per la tassazione ordinaria (es. arretrati e Tfr).




