L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 42 del 23 ottobre 2018, ha chiarito che sussiste l’obbligo di trasmissione telematica della “CU Ordinaria” anche nel caso di pagamento di compensi accessori derivanti dall’applicazione del Dlgs. n. 105/2015, dovuti al personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni.
Il datore di lavoro istante ha specificato che, utilizzando gli strumenti digitali previsti dalla vigente normativa, provvede, ai sensi dell’art. 29 del Dpr. n. 600/1973, ad inoltrare direttamente alle predette P.A. apposita Comunicazione concernente gli importi liquidati al loro personale dipendente. Ciò ai fini degli adempimenti di natura fiscale e previdenziale.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, in base all’art. 51 del Tuir, costituiscono reddito di lavoro dipendente “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. Rientrano in tale nozione tutti i compensi, sia pure di natura accessoria alla retribuzione principale, corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro.
La tassazione di tali redditi avviene, ai sensi dell’art. 23 del Dpr. n. 600/1973, mediante l’applicazione di una ritenuta alla fonte (a titolo di acconto e con obbligo di rivalsa) da parte del datore di lavoro (sostituto) sulla parte imponibile delle somme e valori che costituiscono il reddito, all’atto della corresponsione.
Con la Risoluzione n. 354/E del 2002 l’Amministrazione finanziaria, conformemente a quanto già indicato con la Circolare n. 326/E del 1997, paragrafo 4.2, nonché con la Risoluzione n. 23/E del 2000, ha chiarito che sono da ricomprendere tra i compensi e le retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo le somme e i valori corrisposti per mensilità aggiuntive, missioni, lavoro straordinario, nonché ogni altra ipotesi che comporti corresponsione eventuale ed eccezionale nel periodo di paga.
La distinzione fra emolumenti aventi carattere fisso e continuativo e le altre somme e valori a carattere accessorio, oltre che per le modalità di tassazione (vedasi Risoluzione n. 354/E del 2002), rileva anche ai fini della disciplina delle operazioni di conguaglio.
Infatti, l’art. 29, comma 2, del Dpr. n. 600/1973, con riguardo alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, stabilisce che“gli Uffici che dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare entro il 28 febbraio o entro 2 mesi dalla data di cessazione del rapporto, se questa è anteriore all’anno, il conguaglio di cui al comma 3 dell’art. 23, con le modalità in esso stabilite. (…) Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri Organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare ai predetti Uffici, entro la fine dell’anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell’anno successivo, l’ammontare delle somme corrisposte, l’importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate”. La norma – come chiarito dalle Risoluzioni n. 354/E del 2002 e 271/E del 2008 – è applicabile ogni qualvolta si sia in presenza di un unico rapporto di lavoro con 2 soggetti che erogano, rispettivamente, l’uno il trattamento principale e l’altro il trattamento accessorio.
I Documenti di prassi (vedasi Risoluzione n. 271/E del 2008, citata) hanno altresì precisato che la Comunicazione dei dati al sostituto d’imposta principale pone quest’ultimo nelle condizioni di effettuare le operazioni di conguaglio (tenendo conto degli emolumenti accessori) e di rilasciare al contribuente la “CU”comprensiva di tutti gli emolumenti.
Ciò premesso, nel caso di specie l’istante, sulle somme non aventi carattere fisso e continuativo, deve operare la ritenuta di cui al comma 1, lett. b), dell’art. 29 del Dpr. n. 600/1973 e deve, ai sensi del successivo comma 2 dell’art. 29, trasmettere al sostituto d’imposta ‘principale’ entro il 12 gennaio dell’anno successivo, i dati relativi ai compensi accessori corrisposti al dipendente, al fine di consentire al sostituto principale la corretta effettuazione delle operazioni di conguaglio, tenendo conto di tutti gli emolumenti erogati (a carattere fisso ed accessorio), nonché il rilascio della “CU”.
La richiamata disciplina fiscale è ‘codificata’ nelle istruzioni al Modello di “CU 2018” (par. 2.5), la cui applicazione ha portata generale, operante – a prescindere dal richiamo contenuto nella rubrica all’istituto del comando – in tutti i casi in cui l’Amministrazione che eroga i compensi e le retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo sia diversa da quella che eroga il trattamento fisso.
Riguardo all’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della “CU Ordinaria”, parimenti richiamato nelle Istruzioni, trattasi di un obbligo generalizzato, introdotto dall’art. 2, comma 1 del Dlgs. n. 175/2014, che ha aggiunto il comma 6-quinquies all’art. 4 (“Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d’imposta”) del Dpr. n. 322/1998 (da ultimo modificato dalla Legge n. 205/2017, “Legge di bilancio 2018”).
Detto obbligo è posto in capo a chi eroga compensi soggetti a ritenuta alla fonte (ai sensi, tra gli altri, dell’art. 29 del Dpr. n. 600/1973, cfr. par. “1.Soggetti obbligati all’invio”delle istruzioni alla “CU 2018”), ed è soggetto ad un termine di scadenza individuato nel 7 marzo (dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti) per i redditi interessati dalla dichiarazione precompilata al fine di garantire l’inserimento dei dati trasmessi – necessari per l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria – nel Modello “730 Precompilato”; diversamente, per i redditi esenti o per i quali non è previsto l’inserimento nella Dichiarazione precompilata, la trasmissione telematica è fissata entro il termine di presentazione del Modello “770” dei sostituti d’imposta (per quest’anno il 31 ottobre 2018).
Con riferimento a detto obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della “CU Ordinaria”, il richiamato paragrafo 2.5 delle Istruzioni al Modello “CU 2018”, precisa che“il sostituto d’imposta che eroga compensi non aventi carattere fisso e continuativo, pur non dovendo rilasciare una ‘CU’ al percipiente, dovrà procedere all’invio di una ‘CU Ordinaria’ all’Agenzia delle Entrate riportando tutti i dati relativi alle somme erogate avendo cura di barrare il punto 613. Tale barratura certificherà che le predette informazioni sono state inviate al sostituto principale che ha provveduto a tenerne conto in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio”.
In conclusione, la comunicazione dei dati al sostituto d’imposta principale (vedasi Risoluzioni n. 354/E del 2002 e 271/E del 2008) per consentire a quest’ultimo le operazioni di conguaglio nonché il rilascio della CU, non esonera l’istante dall’obbligo di trasmissione (detto obbligo, peraltro, è posto in capo ad entrambi i sostituti d’imposta) della “CU”in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in ragione delle disposizioni richiamate.
di Francesco Vegni