Cessione impianto fotovoltaico: è soggetto a Iva anche se situato su un terreno agricolo

Con la Sentenza 3 luglio 2014, n. 3602, i Giudici della Ctr. di Milano hanno affermato che la cessione di un immobile in costruzione, nella fattispecie un impianto fotovoltaico, è soggetta ad Iva anche se il suolo è ricompreso, sotto il profilo urbanistico, in zona agricola.

Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate notificava ad una Società un avviso di liquidazione per il recupero della maggiore Imposta di registro, ipotecaria e catastale dovuta su un atto registrato. I Giudici hanno ritenuto che la circostanza che il fondo su cui insiste un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica per scopi commerciali abbia destinazione agricola, non implica l’assoggettamento al regime giuridico e fiscale previsto per i terreni agricoli adibiti alla produzione colturale.

La Commissione ha sottolineato che la norma che consente un uso diverso delle aree agricole per le attività che dovrebbero essere installate sui lotti classificati come industriali, costituisce una deroga alla regola che impone il godimento e lo sfruttamento del fondo, in conformità alla destinazione ed ai limiti impressi dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi.

In sostanza i Giudici hanno rilevato che l’oggetto del contratto sottoscritto dalle parti, al centro della controversia in esame, è palesemente la cessione di un bene immobile in corso di costruzione con annessa proprietà superficiaria, non il trasferimento del solo terreno al fine di consentire l’insediamento di una attività futura, da realizzare in un successivo momento. Quindi la cessione di un fabbricato effettuata da un soggetto passivo d’Imposta in un momento anteriore alla data d’ultimazione del medesimo deve essere assoggettato ad Iva, poichè oltre l’acquisto dell’area in diritto di superficie, vi è il sovrastante impianto fotovoltaico in corso di realizzazione. Conseguentemente risulta pienamente operante il principio di alternatività tra Iva e imposte di registro, ipotecaria e catastale, per cui quest’ultime sono dovute in misura fissa.

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