Corte dei conti Marche, Delibera n. 106 del 21 giugno 2024
Nella fattispecie in esame, la Sezione chiarisce che la disposizione derogatoria contenuta nell’ultimo inciso dell’art. 32, comma 5, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel) – che stabilisce che “i Comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all’Unione di Comuni di cui fanno parte” – non può essere applicata ad Enti diversi dall’Unione dei Comuni. Tale organizzazione non include, per natura giuridica e configurazione organizzativa, l’Assemblea territoriale d’ambito per la gestione dei rifiuti. Di conseguenza, questa possibilità non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 32, comma 5, del Tuel.