Chiusura agevolata degli Avvisi bonari con sanzioni ridotte al 3%: le Istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sulla misura previste dalla “Legge di bilancio 2023”

Con il Comunicato-stampa 13 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che nella stessa data è stata emanata la Circolare n. 1/E, contenente i chiarimenti per i contribuenti che intendono beneficiare della definizione agevolata degli Avvisi bonari, ossia quelle Comunicazioni di irregolarità con cui l’Agenzia delle Entrate segnala errori materiali e di calcolo nella compilazione della Dichiarazione fiscale che comportano una imposta o una maggiore imposta da versare.

Rinviando per tutti i dettagli alla lettura della citata Circolare n. 1/E, in questa sede ricordiamo che la misura, introdotta dalla “Legge di bilancio 2023” (Legge n. 197/2022, vedi Entilocalinews n. 2 del 9 gennaio 2023) per supportare i contribuenti nell’attuale situazione economica caratterizzata dagli effetti della pandemia e dell’aumento dei prezzi dei prodotti energetici, si applica alle Comunicazioni che riguardano le dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021.

Il Documento di prassi illustra inoltre, anche con concreti esempi di calcolo, le altre possibilità offerte dalla norma, ossia la definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 e l’estensione da 8 a 20 rate trimestrali dei piani di rateazione dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni.

Con la definizione agevolata passano dal 10% al 3% le sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo.

Come precisato dalla Circolare, la definizione si applica anche nelle ipotesi di lieve inadempimento previste dall’art. 15-ter del Dpr. n. 602/1973 (ritardo non superiore a 7 giorni nel versamento delle somme dovute o della prima rata; carenza per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a Euro 10.000 nel versamento delle somme dovute o di una rata; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva), salva l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.

Possono essere oggetto di definizione agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle Dichiarazioni, relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021.

Con la definizione agevolata, le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3% delle Imposte non versate o versate in ritardo.

In particolare, rientrano nel perimetro dell’agevolazione le comunicazioni per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della “Legge di bilancio 2023” (1° gennaio 2023), ossia le Comunicazioni già recapitate per le quali, alla stessa data, non è ancora scaduto il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di Avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata e le comunicazioni recapitate dopo il 1° gennaio 2023. Sono ammesse anche le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, al 1° gennaio 2023, non si è verificata alcuna causa di decadenza. In questo caso, l’agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3% dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022.

La Legge n. 197/2022 ha modificato anche la disciplina della rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle Dichiarazioni, prevedendo che il contribuente possa sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino a un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, rispetto alle 8 rate originariamente previste, a prescindere dall’ammontare dei debiti stessi. Questa agevolazione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023.