Circolare Mef-RgS: verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio ex ante ed ex post per gli Enti territoriali

È stata emanata la Circolare Mef-RgS n. 5 del 27 gennaio 2023, Prot. n. 16106, intitolata “Regole di finanza pubblica per gli Enti territoriali: verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio ex ante ed ex post ai sensi degli artt. 9 e 10 della Legge n. 243/2012, biennio 2023-2024”. La Circolare – indirizzata a Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, Organi di revisione economico-finanziaria, Corte dei conti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Ministero dell’Interno, Ufficio coordinamento legislativo, Ufficio legislativo-Economia, Ufficio legislativo-Finanze, Istat, Anci, Upi, Cinsedo, Ragionerie territoriali dello Stato – fornisce informazioni agli Enti territoriali circa il rispetto degli equilibri di bilancio ex ante, per gli anni 2023 e 2024, ed ex post, per l’anno 2021, ai sensi degli artt. 9 e 10 della Legge n. 243/2012.
Già con la Circolare RgS n. 5 del 9 marzo 2020 erano stati chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle regole di finanza pubblica per gli Enti territoriali, di cui agli artt. 9 e 10 della Legge n. 2431/2012. La Circolare n. 8/2021 precisava anche che a livello di Comparto regionale e nazionale deve essere conseguito il saldo non negativo di cui all’art. 9 della Legge n. 243/2012 anche ai fini della legittima contrazione del debito, mentre, a livello di singoli Enti, devono essere rispettati esclusivamente gli equilibri di cui al Dlgs. n. 118/2011, così come previsto dall’art. 1, comma 821, della Legge n. 145/2018 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, “Fondo pluriennale vincolato” e debito).
Il rispetto degli equilibri viene desunto, in ciascun anno, dal Prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’Allegato 10 del Dlgs. n. 118/2011.
Per quanto attiene poi all’indebitamento degli Enti territoriali, sempre la Circolare n. 8/2021 ricordava che l’art. 10 della Legge n. 243/2012, prevede che le operazioni di indebitamento, effettuate sulla base di apposite “Intese” concluse in ambito regionale o sulla base dei “Patti di solidarietà nazionale”, garantiscono, per l’anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all’art. 9, comma 1, della medesima Legge n. 243/2012, per il complesso degli Enti territoriali della Regione interessata, compresa la medesima Regione o per il complesso degli Enti territoriali dell’intero territorio nazionale.
Ciò premesso, la Ragioneria generale dello Stato, al fine di verificare ex ante, a livello di Comparto, quale presupposto per la legittima contrazione di debito ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 243/2012, il rispetto degli equilibri di cui al citato art. 9, così come declinato al primo periodo del comma 1-bis (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali) e, di conseguenza, il rispetto della sostenibilità del debito (in caso di accensione prestiti da parte del singolo Ente) a livello regionale e nazionale, ha provveduto a consolidare i dati di previsione riferiti agli anni 2022-2024 degli Enti territoriali per Regione e a livello nazionale trasmessi alla “Bdap”, riscontrando, negli anni 2023-2024, il rispetto, a livello di Comparto, dell’art. 9 della Legge n. 243/2012, così come declinato al primo periodo del comma 1-bis (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali).
Inoltre, per verificare ex post, a livello di Comparto, il rispetto dei richiamati equilibri, la RgS ha esaminato i dati dei rendiconti 2021 degli Enti territoriali trasmessi alla “Bdap” riscontrando il rispetto, a livello di Comparto, del saldo di cui al citato art. 9.
Pertanto, tenendo conto del rispetto per gli anni 2023 e 2024, in base ai dati dei bilanci di previsione 2022-2024, a livello di Comparto, dell’equilibrio di cui al richiamato art. 9, comma 1-bis, della Legge n. 243/2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza “Fondo pluriennale vincolato” e senza debito), viene ritenuto che gli Enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall’art. 10 della richiamata Legge n. 243/2012, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2023-2024. Restano comunque ferme, per ciascun Ente, le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento, nonché l’obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai Dlgs. n. 118/2011 e n. 267/2000 (anche a consuntivo, come prescritto dall’art. 1, comma 821, della Legge n. 145/2018).
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