Classamento catastale e Impianti di risalita

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 29830 del 19 novembre 2024

Nella fattispecie in esame, la questione controversa riguarda il ricorso di una Società contro la classificazione catastale degli Impianti di risalita e Strutture collegate, assegnati dal Catasto alla Categoria “D/8” (Immobili a destinazione speciale o particolare con fini commerciali), con attribuzione di rendite catastali e obblighi fiscali.

La Società ritiene che tali impianti, destinati a supportare la pratica sportiva invernale, dovrebbero essere inclusi nella Categoria catastale “E” (Immobili di uso collettivo, esenti da Imposte catastali).

In primo grado, i ricorsi della Società sono stati accolti, ma in appello sono stati respinti, poiché la Commissione tributaria di secondo grado ha ritenuto che gli Impianti non siano Stazioni di trasporto pubblico generale (Categoria “E”), ma Strutture riservate a una specifica categoria di utenti, ovvero gli appassionati di Sport invernali.

La Società ha quindi presentato ricorso in Cassazione.

La Provincia si è costituita con controricorso, ma la memoria presentata è stata dichiarata tardiva per mancato rispetto del termine di 10 giorni liberi prima dell’udienza, come previsto dal nuovo art. 378 del Cpc., introdotto dal Dlgs. n. 149/2022.

La Corte di Cassazione ha richiamato il Principio secondo cui, ai fini della motivazione degli avvisi di classificazione catastale, è sufficiente indicare la consistenza, la categoria e la classe accertate dall’Ufficio Tecnico erariale, poiché tali elementi consentono al contribuente di esercitare il diritto di difesa. La Corte ha ritenuto infondati i motivi di ricorso, poiché gli immobili della categoria catastale E/1 (“Stazioni per servizi di trasporto“) devono essere destinati al pubblico servizio di “Trasporto universale”. Gli Impianti di risalita, come Sciovie, Seggiovie e Funivie, servendo esclusivamente Piste da sci o Rifugi, appartengono invece alla Categoria “D/8”, che comprende fabbricati costruiti o adattati per esigenze commerciali e non suscettibili di altra destinazione senza trasformazioni radicali. La classificazione nella categoria E richiede che la struttura sia, almeno in parte, destinata al “Trasporto collettivo generale” e non a un uso esclusivo di una ristretta categoria di utenti, come gli sciatori.

La Suprema Corte ha inoltre chiarito che il regime di concessione di pubblico servizio non è decisivo per attribuire la Categoria catastale “E”. Quest’ultima è definita in modo analitico e non può essere estesa indiscriminatamente a tutti gli immobili di rilevanza pubblica. La destinazione concreta dell’Impianto è determinante: se il Servizio è rivolto a una specifica Categoria di utenti e si inserisce in un contesto commerciale, non è possibile classificarlo come “E/1”.

La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 103/2020, ha precisato che il termine “concessione” non implica automaticamente la qualificazione di un Impianto come servizio pubblico e che occorre verificare il ruolo effettivo dell’Ente pubblico nella gestione dell’attività. Inoltre, la qualificazione degli Impianti funiviari come “pubblico servizio” ai sensi della normativa provinciale non giustifica automaticamente l’inquadramento catastale nella Categoria “E/1”, che richiede una destinazione specifica al trasporto collettivo e non ad attività ludico-sportive riservate a utenti specifici.

Infine, la Società ha contestato l’omessa valutazione di prove documentali, ma la Corte ha ritenuto sufficiente il provvedimento relativo a uno degli Impianti per escludere la natura pubblica del Servizio. In conclusione, gli Impianti di risalita sono stati confermati nella Categoria “D/8”, trattandosi di strutture legate a un’attività commerciale, senza possibilità di classificarli come “E/1”, salvo che siano funzionali a un Trasporto generale per tutta la collettività.

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