Clausola sociale: assunzione personale del precedente affidatario non può essere requisito di partecipazione ma solo di esecuzione 

Clausola sociale: assunzione personale del precedente affidatario non può essere requisito di partecipazione ma solo di esecuzione 

La Sentenza n. 6 del 2 gennaio 2015 del Tar Abruzzo affronta la questione di legittimità della c.d. “clausola sociale” nel contesto della procedura di affidamento del “Servizio di pulizia, sanificazione e sanitizzazione” da effettuarsi presso Enti sanitari. In particolare, la clausola del capitolato prevedeva che, in conformità a quanto previsto dall’art. 4 del Ccnl. per le Imprese di pulizia, la vincitrice della gara avrebbe dovuto “mantenere almeno il livello occupazionale, con la conferma […] di tutto il personale in servizio”. I Giudici affermano che detta clausola deve intendersi, nel senso che essa “

Per vedere questi contenuti è necessario essere registrati. Premere Login per accedere o per attivare un abbonamento gratuito di prova.

Tags assigned to this article:
appalticlausola socialetar

Related Articles

Trasferimenti erariali: contributo straordinario per le Province per conseguire l’equilibrio di parte corrente

  Il Ministero dell’Interno – Direzione centrale della Finanza Locale, in data 19 agosto 2015, ha pubblicato il Comunicato rubricato

Condanna di un Sindaco per plurimi provvedimenti illegittimi di conferimento incarichi ad un avvocato

Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Sicilia – Sentenza n. 21 del 14 febbraio 2019 Oggetto:

E-fattura europea negli appalti pubblici: il “Sistema di interscambio” la traduce in automatico?

Il testo del quesito: “In merito all’obbligo istituito con il Dlgs. n. 148/2018, che riguarda per adesso soltanto la fatturazione