Nel Parere n. 107 del 17 giugno 2015, l’Anac chiarisce che i bandi di gara non possono stabilire limitazioni di carattere territoriale ai fini della partecipazione a gare pubbliche e dell’esecuzione dei relativi contratti, quali disposizioni in grado di favorire gli operatori economici locali e di determinare effetti discriminatori nei confronti dei concorrenti non localizzati nel territorio. Con la conseguenza che le eventuali disposizioni che richiedano il requisito di territorialità debbano ritenersi nulle in quanto in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione nonché per violazione del principio di carattere generale di non discriminazione.




