“Clausole escludenti”: devono essere immediatamente impugnate

Nella Sentenza n. 1151 del 5 luglio 2018 del Tar Sicilia, la questione riguarda la legittimità o meno dell’esclusione di una Ditta, da una gara, per avvalimento frazionato. In particolare, nel caso di specie, la ricorrente sostiene che la Commissione di gara dell’appalto in questione ha errato nel non escludere l’offerta presentata dalla controinteressata, risultata aggiudicataria dell’appalto, in quanto tale Ditta, per il raggiungimento dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, ha utilizzato un avvalimento così detto frazionato, espressamente vietato dal bando. I Giudici precisano che devono essere immediatamente impugnate, a decorrere dalla loro conoscenza, ove ritenute illegittime, le clausole dei bandi di gara che determinano limitazioni alla partecipazione alla gara (così dette clausole escludenti) e quindi quelle clausole che non possono che determinare, da parte della Commissione di gara, la successiva esclusione delle offerte che le violano. I Giudici chiariscono che il divieto di avvalimento frazionato, previsto nel bando di gara, rientra chiaramente in tale ipotesi, in quanto è ovvio che, a fronte di un’offerta presentata in violazione di tale divieto, non potrebbe che conseguire la sua esclusione, quanto meno nell’ipotesi in cui la Commissione di gara agisca in modo legittimo. Evidentemente non muta la sostanza della questione la circostanza che, nella vicenda in esame, la stazione appaltante non abbia, illegittimamente, disposto l’esclusione dell’offerta della controinteressata, in quanto la tempestività di un motivo di impugnazione non può certo dipendere dall’evenienza che gli atti di un’Amministrazione siano più o meno legittimi.