Clausole incerte: la richiesta di chiarimenti avanzata dai concorrenti non costituisce una illegittima modifica delle regole di gara

Nella Sentenza n. 784 del 7 febbraio 2018 del Consiglio di Stato, i Giudici chiariscono che la risposta dell’Amministrazione appaltante ad una richiesta di chiarimenti avanzata dai concorrenti ad una gara non costituisce un’indebita e quindi illegittima modifica delle regole di gara, nel caso di clausole della “lex specialis” mal formulate o incerte. I Giudici specificano che nelle gare pubbliche, in una situazione di obiettiva incertezza dipendente dal fatto che le clausole della “lex specialis” risultano malamente formulate o si prestano comunque ad incertezze interpretative o siano equivoche, la risposta dell’Amministrazione appaltante ad una richiesta di chiarimenti non costituisce un’indebita e perciò illegittima modifica delle regole di gara, ma una sorta di interpretazione autentica con cui la stazione appaltante chiarisce la propria volontà provvedimentale in un primo momento poco intelligibile, precisando e meglio delucidando le previsioni della “lex specialis”. Inoltre, i Giudici aggiungono che “i chiarimenti operano a beneficio di tutti, e laddove trasparenti, tempestivi, ispirati al principio del favor partecipationis, e resi pubblici, non comportano, se giustificati da un oggettiva incertezza della lex di gara, alcun pregiudizio per gli aspiranti offerenti, tale da rendere preferibile, a dispetto del principio di economicità, l’autoannullamento del bando e la sua ripubblicazione”.