Gli Ordini professionali sono Enti pubblici non economici di diritto privato e, in quanto tali, sono tenuti ad applicare il “Codice dei Contratti”. E’ quanto è stato chiarito dall’Autorità nazionale Anticorruzione con il Comunicato del Presidente datato 28 giugno 2017 e pubblicato il 13 luglio 2017.
Il chiarimento era stato sollecitato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, che ha interpellato l’Authority guidata da Raffaele Cantone per appurare se, ai fini dell’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture, gli Ordini siano vincolati alle disposizioni di cui all’art. 4 del Dlgs. n. 50/16 (“Codice dei Contratti”).
Nell’Adunanza del 28 giugno 2017, il Consiglio dell’Autorità ha ribadito che “gli Ordini Professionali hanno natura giuridica di Enti pubblici non economici e che, in quanto tali, sono anche in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla disciplina di settore per la configurabilità dell’Organismo di diritto pubblico”.
Per l’Anac, la loro natura giuridica consente di iscrivere gli Ordini nel novero dei soggetti tenuti ad osservare le disposizioni del “Codice” ai fini dell’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.




