Cognizione del Giudice ordinario: canone da corrispondere per la concessione delle aree necessarie alla realizzazione dell’impianto eolico

Nella Sentenza n. 3352 del 18 marzo 2020 del Tar Lazio, una Impresa concessionaria ha chiesto l’accertamento del termine di decorrenza degli effetti della concessione a suo favore di uno specchio acqueo e area demaniale marittima, al fine di realizzare e mantenere un parco eolico off-shore per 30 anni. Le domande proposte dalla ricorrente muovono dal presupposto di fatto per cui alla medesima è stata rivolta richiesta per il pagamento dei Canoni concessori scaduti per gli anni 2017 e 2018, oltre che il periodo dal 3 novembre al 31 dicembre 2016, per un totale di 250.000 Euro. I Giudici rilevano che l’art. 133, comma 1, lett. c), del Cpa, assegna alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, ma con espressa esclusione di quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi. Sul punto, l’univoca e condivisibile giurisprudenza in materia afferma che ai sensi di detta norma è attribuita alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ogni controversia relativa ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, mentre alla giurisdizione ordinaria le sole controversie che abbiano un contenuto meramente patrimoniale, con esclusione, quindi, di quelle che coinvolgano l’esercizio di poteri discrezionali, anche inerenti alla determinazione del canone, dell’indennità o di altri corrispettivi. Dunque, il Giudice amministrativo è il Giudice esclusivo delle controversie afferenti le concessioni di servizi pubblici, cioè di tutte le controversie che in qualche modo attengano al rapporto concessorio, incidendo sulla durata o sull’esistenza stessa, nonché sulla sua rinnovazione. Tra tali controversie, sono certamente ricomprese anche quelle che hanno ad oggetto atti di decadenza per inadempimento del Concessionario.

Pertanto, esula dalla giurisdizione amministrativa la controversia che (come quella in esame) abbia ad oggetto esclusivamente il corrispettivo dovuto dal Concessionario, nelle quali non venga in rilievo l’esercizio di poteri pubblicistici dell’autorità concedente.