Nella Sentenza n. 2638 dell’11 dicembre 2019 del Tar Lombardia, la Dirigente di un Comune ha sostanzialmente preso parte a tutti gli atti di una procedura ad evidenza pubblica finalizzata a dare in gestione un Impianto sportivo comunale, a partire dalla redazione e adozione del bando fino alla determina finale di aggiudicazione, svolgendo finanche le funzioni di Responsabile del procedimento e Componente e Presidente della Commissione.
Secondo i Giudici, tale modus operandi non può ritenersi corretto, in quanto si pone in contrasto con il Principio di tutela dell’imparzialità e dell’oggettività nelle procedure selettive, il quale mira a prevenire il pericolo concreto di possibili effetti distorsivi prodotti dalla partecipazione alle Commissioni giudicatrici di soggetti (Progettisti, Dirigenti e così via) che siano già intervenuti a diverso titolo nella procedura concorsuale definendo i contenuti e le regole della procedura. Tale Principio ha valenza generale, rinvenendo le proprie basi nell’art. 97 della Costituzione e, per tale ragione, trova applicazione, nella procedura di cui è causa, indipendentemente dalla circostanza che l’Impianto sportivo in questione possa essere qualificato o meno come Impianto avente rilevanza economica, e a prescindere quindi dalla disciplina conseguentemente applicabile alla procedura di affidamento dello stesso (concessione di servizi o appalto di servizi).




