Tar Liguria, Sentenza n. 600 del 29 agosto 2024
Nel caso in questione, la parte ricorrente sostiene che l’Amministrazione abbia violato i Principi di trasparenza e imparzialità. Questo perché i Dirigenti comunali, dopo aver predisposto la documentazione di gara e approvato i verbali, hanno partecipato alla Commissione giudicatrice, uno come Presidente e l’altro come Membro. Inoltre, la ricorrente ritiene illegittimo che la persona che ha nominato i Membri della Commissione abbia assunto anche un incarico nella stessa. Tuttavia, il nuovo “Codice degli Appalti” ha introdotto una modifica rispetto al precedente Dlgs. n. 50/2016. Ora è prevista una maggiore presenza di commissari interni all’Amministrazione, con la possibilità di coinvolgere funzionari di altre Amministrazioni solo in caso di indisponibilità interna. L’utilizzo di Professionisti esterni è consentito solo come ultima risorsa. In precedenza, l’art. 77, comma 4, del Dlgs. n. 50/2016, prevedeva un’incompatibilità automatica tra il ruolo di Commissario e quello di dipendente pubblico che avesse preparato o approvato gli atti di gara o nominato la commissione. Tuttavia, gli artt. 51 e 93 del Dlgs. n. 36/2023 hanno eliminato questa incompatibilità, superando l’idea che i Funzionari coinvolti nelle fasi preparatorie potessero essere influenzati nella scelta del vincitore. Anzi, si è ritenuto che la loro conoscenza approfondita del Progetto permetta loro di individuare più facilmente l’offerta migliore. Questa modifica legislativa è coerente anche con la figura del Dirigente negli Enti Locali, poiché l’art. 107, comma 3, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), assegna ai Dirigenti la competenza esclusiva, sia per adottare atti esterni sia per presiedere le Commissioni di gara.