Commissioni e Gruppi consiliari: il Parere del Viminale sulla delega del Consigliere comunale

Il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali ha rilasciato un Parere sulla possibilità, per un Consigliere comunale, di delegare un altro Consigliere a partecipare a una Commissione consiliare

In data 10 settembre 2024, il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, ha rilasciato il Parere n. 20073 del 20 giugno 2024, relativo alla possibilità, per un Consigliere comunale, di delegare un altro Consigliere ad partecipare a una Commissione consiliare in caso di impedimento personale.

Contesto normativo e funzione delle Commissioni consiliari

Le Commissioni consiliari non sono Organi necessari dell’Ente Locale, ma piuttosto Organi strumentali del Consiglio comunale. Il loro ruolo è principalmente consultivo, senza funzioni deliberative, come stabilito dall’articolo 38, comma 6, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel). Questo conferisce agli Enti Locali la libertà di disciplinare il funzionamento delle Commissioni attraverso Statuti e Regolamenti interni, con l’obbligo di rispettare il criterio proporzionale nella loro composizione.

Nel caso specifico del Parere in commento richiesto al Viminale, il Regolamento consiliare del Comune interessato prevede che un Consigliere, in caso di impedimento a partecipare alle sedute di una Commissione, possa farsi sostituire da un altro membro del suo stesso Gruppo consiliare. Tuttavia, il quesito solleva dubbi sulla legittimità di tale sostituzione, in particolare quando la presenza del Delegato risulti determinante nel raggiungimento del numero legale per la validità della seduta.

Giurisprudenza e precedenti

Un importante precedente giuridico in materia è rappresentato dalla Sentenza del Tar Lombardia (n. 1661 del 19 novembre 1996) in cui si dichiarava illegittima una disposizione regolamentare che consentiva ai Membri delle Commissioni consiliari di farsi sostituire da altri Consiglieri non facenti parte della Commissione. Secondo il Tar, tale sostituzione avrebbe compromesso la competenza del Consiglio comunale nel deliberare le nomine dei Membri delle Commissioni, generando potenziali aumenti non giustificati della spesa pubblica.

Tuttavia, la situazione attuale differisce poiché le Commissioni consiliari in esame non hanno funzioni deliberative e la loro attività è limitata alla produzione di atti da sottoporre al Consiglio comunale. Di conseguenza, eventuali decisioni prese con il contributo di Membri supplenti non avrebbero effetti sostanziali, se non quello di facilitare il lavoro preparatorio del Consiglio.

La delega e la supplenza

Il Parere conclude che, in assenza di funzioni deliberative da parte delle Commissioni, il Regolamento comunale può legittimamente prevedere la possibilità di sostituire i Consiglieri impossibilitati a partecipare alle sedute. Tuttavia, sarebbe preferibile adottare una procedura più strutturata, prevedendo all’atto di nomina del Consigliere anche l’indicazione di un Componente supplente destinato a subentrare in caso di assenza o impedimento. Questa soluzione, che potrebbe essere formalizzata tramite una modifica regolamentare, garantirebbe una maggiore trasparenza e funzionalità operativa.

Conclusioni

La possibilità di delegare un altro Consigliere a partecipare alle Commissioni consiliari, pur con alcune limitazioni giuridiche e regolamentari, risulta ammissibile in virtù dell’autonomia organizzativa degli Enti Locali. Tuttavia, è consigliabile che i Regolamenti comunali disciplinino puntualmente questa fattispecie, introducendo meccanismi di supplenza chiari per garantire il rispetto della rappresentanza proporzionale e per evitare criticità procedurali legate alla partecipazione alle Commissioni.