Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, ha rilasciato il Parere n. 4899 del 12 febbraio 2024, che affronta la questione della composizione delle Commissioni consiliari permanenti.
Il Parere è stato emesso in seguito alla segnalazione di un Consigliere comunale di minoranza di un Comune sul cambiamento nella composizione politica del Consiglio comunale dopo le Elezioni amministrative.
Inizialmente, il Consiglio era composto da 12 Consiglieri di una Lista e 5 di un’altra Lista, con le Commissioni permanenti formate da 3 membri della maggioranza e due della minoranza. Successivamente, 2 Consiglieri di maggioranza sono passati all’opposizione, formando il Gruppo misto, e si è proposto di modificare la composizione delle Commissioni assegnando un rappresentante a ogni Gruppo di opposizione, cosa che avrebbe ridotto i rappresentanti del Gruppo da 2 a 1.
Il Segretario del Comuni ha quindi chiesto un Parere sulla legittimità di questa modifica, alla luce del Principio di proporzionalità previsto dall’art. 38, comma 6, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel).
Le Commissioni consiliari, sebbene non siano Organi indispensabili dell’Ente Locale, devono rispecchiare la proporzionalità delle forze politiche presenti nel Consiglio, come previsto dal Regolamento comunale. Tuttavia, eventuali modifiche alla composizione dei Gruppi non dovrebbero influenzare la composizione delle Commissioni, salvo in casi specifici come dimissioni o impedimenti permanenti.
Il Parere cita una precedente decisione (n. 771/2018) del Consiglio di Stato, che suggerisce l’adozione del voto plurimo anziché del voto capitario per garantire il rispetto del principio di proporzionalità. Inoltre, si fa riferimento alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 4919/2017, che conferma come il voto plurimo possa assicurare la proporzionalità senza violare il Principio di parità tra Consiglieri.
Infine, il Parere sottolinea che, in attesa di modifiche regolamentari che adeguino le norme alle indicazioni del Consiglio di Stato, l’impossibilità di insediare validamente le commissioni consente al Consiglio comunale di esercitare pienamente le sue competenze, in quanto le Commissioni sono prive di competenza autonoma.




