Compensi ai pensionati professionisti dopo il 14 luglio 2024: cosa prevede la nuova norma

Corte dei conti Puglia, Delibera n. 72 del 15 maggio 2025

La questione riguarda la possibilità per un’Amministrazione pubblica di corrispondere un compenso a soggetti già in quiescenza ma iscritti ad un Ordine professionale e ancora attivi nella loro professione, per incarichi in Organi amministrativi o di controllo di Società a controllo pubblico, conferiti prima del 14 luglio 2024.

Fino a quella data era in vigore l’art. 5, comma 9, del Dl. n. 95/2012, che vietava alle Pubbliche Amministrazioni di attribuire incarichi retribuiti a pensionati, se non a titolo gratuito, anche se ancora professionalmente attivi. Con l’art. 12-bis del Dl. n. 63/2024 è stata introdotta una deroga per i Professionisti in quiescenza che proseguono l’attività, consentendo il riconoscimento del compenso solo a partire dal 14 luglio 2024, data di entrata in vigore della Legge di conversione.

La Sezione, applicando il Principio generale di irretroattività delle norme (art. 11 delle Preleggi), ha chiarito che questa disposizione è una lex specialis sopravvenuta, applicabile esclusivamente per il periodo successivo alla sua entrata in vigore. Pertanto, è legittimo corrispondere il compenso solo dal 14 luglio 2024 in avanti, mentre non è possibile riconoscerlo per il periodo precedente, in cui restava valido il divieto previsto dalla disciplina precedente.

In conclusione, l’Amministrazione potrà corrispondere il compenso solo se sussistono i requisiti soggettivi previsti dalla nuova norma e solo per il periodo in cui essa produce effetti.

La nostra attenzione alla verifica dei contenuti

Gli articoli e i contenuti prodotti dalla nostra redazione sono tutti verificati da esperti del settore. Seguendo una procedura di qualità certificata, i giornalisti della redazione operano a stretto contatto con gli esperti per verificare la correttezza delle informazioni pubblicate. L'obiettivo è quello di fornire a tutti i lettori informazioni verificate e attendibili.