Corte dei conti Puglia, Delibera n. 72 del 15 maggio 2025
La questione riguarda la possibilità per un’Amministrazione pubblica di corrispondere un compenso a soggetti già in quiescenza ma iscritti ad un Ordine professionale e ancora attivi nella loro professione, per incarichi in Organi amministrativi o di controllo di Società a controllo pubblico, conferiti prima del 14 luglio 2024.
Fino a quella data era in vigore l’art. 5, comma 9, del Dl. n. 95/2012, che vietava alle Pubbliche Amministrazioni di attribuire incarichi retribuiti a pensionati, se non a titolo gratuito, anche se ancora professionalmente attivi. Con l’art. 12-bis del Dl. n. 63/2024 è stata introdotta una deroga per i Professionisti in quiescenza che proseguono l’attività, consentendo il riconoscimento del compenso solo a partire dal 14 luglio 2024, data di entrata in vigore della Legge di conversione.
La Sezione, applicando il Principio generale di irretroattività delle norme (art. 11 delle Preleggi), ha chiarito che questa disposizione è una lex specialis sopravvenuta, applicabile esclusivamente per il periodo successivo alla sua entrata in vigore. Pertanto, è legittimo corrispondere il compenso solo dal 14 luglio 2024 in avanti, mentre non è possibile riconoscerlo per il periodo precedente, in cui restava valido il divieto previsto dalla disciplina precedente.
In conclusione, l’Amministrazione potrà corrispondere il compenso solo se sussistono i requisiti soggettivi previsti dalla nuova norma e solo per il periodo in cui essa produce effetti.




