Compensi Avvocati degli Enti Locali: esclusione dei compensi professionali per le spese compensate

Nella Delibera n. 235 del 13 settembre 2017 della Corte dei conti Campania, viene chiesto un parere sulla corretta interpretazione dell’art. 9 del Dl. n. 90/14 che ha imposto alle Amministrazioni l’adeguamento dei Regolamenti interni sulla disciplina dei compensi al personale addetto al Servizio di “Avvocatura”. La Sezione rileva che il Dl. n. 90/14 ha innovato la disciplina dei compensi professionali liquidati agli Avvocati pubblici e, nello specifico, in riferimento alle spese compensate per Sentenze favorevoli, ha indicato un nuovo vincolo costituito dal non superamento del corrispondente importo stanziato nell’anno 2013. Pertanto, la Sezione ha di fatto dettato uno specifico regime finanziario per i compensi agli Avvocati interni che nulla ha a che vedere con i limiti dei Fondi decentrati, la cui disciplina deve essere contenuta in via esclusiva nel Regolamento dell’Ente, in mancanza del quale l’Ente Locale non può distribuire alcun compenso. Dunque, i compensi non sono sottoposti ad alcuna contrattazione, né tantomeno entrano nei limiti del salario accessorio, rimanendo pur sempre classificabili quali compensi soggetti alle citate limitazioni previste dal Legislatore, sia in termini oggettivi (risorse che non possono superare il corrispondente importo già stanziato per l’anno 2013), sia in termini soggettivi (non potendo l’Avvocato interno ricevere compensi superiori al suo trattamento economico complessivo). In sostanza, per la Sezione la normativa non ammetterebbe ulteriori ipotesi restrittive riguardanti la soggezione dei compensi alla dinamica dei fondi della Contrattazione integrativa.
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