Consiglio di Stato, Sentenza n. 4489 del 21 maggio 2024
Nella Sentenza in epigrafe indicata, tutti i dipendenti di un Comune in servizio presso l’Avvocatura comunale hanno impugnato la Delibera che apportava modifiche ai Regolamenti sui compensi professionali e sul funzionamento dell’Avvocatura civica. In particolare, i dipendenti sostenevano l’illegittimità della previsione del collegamento tra compensi e performance, considerando che trattasi di una componente della retribuzione principale e non accessoria. Inoltre, contestavano detta previsione in quanto ritenuta in violazione dell’art. 9, comma 6, del Dl. n. 90/2014, escludendo il diritto al compenso per l’Avvocato comunale per l’attività svolta. I Giudici sottolineano che l’art. 9, comma 6, del Dl. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014 prevede che i compensi professionali spettanti agli Avvocati pubblici dipendenti, eccedenti rispetto allo stanziamento di bilancio (che non può superare quello del 2013), non possono essere liquidati negli anni successivi. I Giudici chiariscono che la norma non si limita a indicare il momento del pagamento, ma si riferisce alla possibilità stessa di erogare tali somme. Questa interpretazione è in linea con l’obiettivo della disposizione, che mira a contenere la spesa pubblica e non solo a posticiparla. Un’interpretazione che prevedesse solo il rinvio del pagamento risulterebbe irragionevole e incoerente, poiché porterebbe a un aumento progressivo e potenzialmente esponenziale dell’indebitamento dell’Ente, contravvenendo all’obiettivo di controllo e contenimento della spesa pubblica perseguito dalla legge.


