Compensi incentivanti per funzioni tecniche

Nella Delibera n. 66 del 23 novembre 2017 della Corte dei conti Friuli Venezia Giulia, viene chiesto un parere in materia di compensi incentivanti per le funzioni tecniche, come previsti dall’art. 113 del Dlgs. n. 50/16. In particolare, l’Ente richiedente ha formulato un quesito volto a sapere se i compensi previsti per i “nuovi” incentivi tecnici siano da ricomprendere nel “Fondo per le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale” e se esista la possibilità di superare i limiti disposti dalla normativa vigente relativamente al tetto di spese del “Fondo per il trattamento accessorio”, così da poter erogare i compensi in parola, senza andare a discapito di altri dipendenti. La Sezione rileva che l’art. 113, comma 2, del Dlgs. n. 50/16, contiene una disciplina dei compensi incentivanti per funzioni tecniche nuova e difforme dall’incentivo per la progettazione di cui all’abrogato art. 93, comma 7-ter, del Dlgs. n. 163/06, con la conseguenza che i “nuovi” incentivi per funzioni tecniche ricadono pienamente nella disciplina vincolistica in materia di salario accessorio, il cui “tetto” erogabile, già previsto dall’art. 9, comma 2-bis, del Dl. n. 78/10 e reiterato dall’art. 1, comma 236, della Legge n. 208/15, non potrà quindi essere superato.

 

Delibera n. 66 – Corte dei conti Friuli Venezia Giulia 2017