Corte dei conti Sicilia, Delibera n. 105 del 31 marzo 2025
Nel caso esaminato, viene richiesto un parere sull’interpretazione delle norme che riguardano la possibilità di riconoscere compensi ai dipendenti pubblici che difendono l’Ente nei giudizi diversi da quelli tributari. In particolare, si chiede:
– se le somme liquidate dal Giudice nei giudizi di lavoro di primo grado, nei limiti dell’importo effettivamente recuperato, possano essere usate per remunerare i dipendenti che hanno svolto la difesa dell’Ente ai sensi dell’art. 417-bis del Codice di procedura civile;
– se tra i beneficiari di tali compensi possano rientrare solo i dipendenti del comparto funzioni locali o anche i dirigenti, compreso il segretario comunale;
– se queste risorse debbano essere inserite, anche solo in modo figurativo, nei fondi per il salario accessorio del comparto e della dirigenza;
– se la determinazione e l’attribuzione di tali somme debbano avvenire tramite un regolamento interno dell’ente o possano essere definite attraverso la contrattazione decentrata.
La Sezione chiarisce che, secondo la normativa attuale, le somme liquidate in favore delle Pubbliche Amministrazioni nei giudizi di lavoro di primo grado, quando l’ente è stato difeso da propri dipendenti, non possono essere usate per riconoscere incentivi o compensi aggiuntivi a questi ultimi, in quanto non esiste alcuna disposizione di legge che preveda esplicitamente tale possibilità.
Al contrario, nel contenzioso tributario, l’art. 12, comma 4, del Dl. n. 437/1996 stabilisce chiaramente che una parte delle somme recuperate può essere destinata a incentivare il personale coinvolto nella difesa dell’amministrazione. Questa differenza normativa è decisiva, poiché solo per il processo tributario è prevista una destinazione premiale delle spese giudiziali, mentre per i giudizi di lavoro manca una base legale specifica. Inoltre, viene richiamato il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti pubblici (art. 24, comma 3, Dlgs. n. 165/2001), secondo cui non possono essere corrisposti compensi ulteriori se non espressamente previsti da una norma di legge e recepiti nella contrattazione collettiva nazionale. In conclusione, la risposta ai quesiti è negativa: le somme liquidate ai sensi dell’art. 152-bis delle disposizioni attuative del Codice di procedura civile non possono essere usate per attribuire compensi aggiuntivi ai dipendenti pubblici che hanno difeso l’ente, né per il personale del comparto né per i dirigenti.


