Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4681 del 21 febbraio 2024
Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte si esprime in merito all’Irap sui compensi dovuti agli Avvocati comunali. In particolare, un Comune aveva proposto ricorso avverso una Sentenza che aveva ritenuto illegittima una trattenuta operata a titolo di Irap dal Comune sui compensi professionali spettanti ad un Avvocato (dipendente responsabile dell’Avvocatura comunale). I Giudici di legittimità chiariscono che l’Amministrazione (quale datore di lavoro) deve preventivamente accantonare, nell’ambito del Fondo di incentivazione, le somme da lei dovute per far fronte agli obblighi tributari, ivi compresa l’Irap, relativi ai compensi professionali spettanti agli avvocati interni. Questo comporta il divieto di operare qualsiasi trattenuta (per la quota dovuta dall’Ente a titolo di Irap o di altri tributi) in sede di liquidazione dei compensi medesimi, avendo l’Ente già garantito adeguata copertura finanziaria agli obblighi in questione che, pertanto, gravano definitivamente sul bilancio dell’Ente. Nel caso in cui l’Amministrazione non abbia costituito idonea provvista non può legittimamente rivedere gli importi da riconoscere agli Avvocati, deducendo dagli stessi quanto necessario per il pagamento dell’Irap.


