Nella Delibera n. 124 del 26 aprile 2016 della Corte dei conti Lombardia, viene chiesto un parere in merito all’interpretazione dell’art. 5, comma 5, del Dl. n. 78/10, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/10. In particolare, viene domandato se un Revisore titolare di una carica elettiva abbia diritto ora, alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali e ministeriali, “a percepire il compenso professionale a suo tempo non riconosciuto e non erogato, senza che ciò comporti responsabilità dell’Ente per danno erariale”.
La Sezione statuisce che la disciplina vincolistica contenuta nell’art. 5, comma 5, del Dl. n. 78/10 si riferisce a tutte le ipotesi di incarico, comunque denominato.
Tuttavia, in forza di un’interpretazione sistematica che tenga conto della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 35, comma 2-bis, del Dl. n. 5/12, è possibile configurare una eccezione al principio di tendenziale gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle Pubbliche Amministrazioni ai titolari di cariche elettive.
Tale eccezione è da intendersi riferibile alla sola tipologia di incarichi obbligatori ex lege espressamente indicati dalla predetta norma: Collegi dei Revisori dei conti e sindacali.
Il Revisore dei conti di un Comune, nominato successivamente all’entrata in vigore dell’art. 5, comma 5, del Dl. n. 78/10 e del nuovo sistema di nomina dell’Organo di revisione degli Enti Locali, ha diritto a percepire il compenso professionale ai sensi dell’art. 241 del Tuel nel caso in cui sia Consigliere comunale in altra Provincia.




