Nella Sentenza n. 45 del 31 gennaio 2019 del Tar Molise, i Giudici chiariscono che gli Avvocati dello Stato hanno diritto a percepire i compensi professionali spettanti fino al 31 dicembre 2014 (e, limitatamente al “compensato”, fino al 24 giugno 2014), senza le decurtazioni e le limitazioni previste dall’art. 9 del Dl. n. 90/2014. Poi, dall’esame della Sentenza n. 236/2017 della Corte Costituzionale, si traggono indicazioni concernenti la successione delle diverse discipline in materia di onorari professionali degli Avvocati e Procuratori di Stato, al fine di stabilire con quale decorrenza si applichi il nuovo regime in relazione alle seguenti questioni:
a) regime delle controversie che si concludono con compensazione delle spese di lite (regime del “compensato”);
b) regime delle controversie che si concludono con liquidazione delle spese di lite a favore dell’Amministrazione assistita dall’Avvocatura dello Stato (regime del “liquidato” o “riscosso”);
c) computo degli onorari professionali nel cd. “tetto massimo” degli emolumenti, ex 23-ter del Dl. n. 201/2011, come richiamato dall’art. 13 del Dl. n. 66/2014.
Prima di tutto, i Giudici pongono in evidenza che dai passaggi della Sentenza della Corte Costituzionale sopra citata si evince che il criterio di applicazione del vigente e del previgente regime è quello della “competenza”, e non invece quello della “cassa”. Dunque, il credito per gli onorari spettanti si forma, quando è statuito nella decisione giurisdizionale (la competenza si basa infatti sul titolo giuridico), non già quando il relativo importo viene effettivamente riscosso (entrando nella cassa dello Stato). Inoltre, i Giudici considerano quale sia l’evento in base a cui, secondo il criterio della competenza, si possano ascrivere le diverse somme all’uno o all’altro regime di corresponsione degli onorari e chiariscono che, per comprendere quale sia la disciplina dei compensi effettivamente applicabile, si deve fare riferimento alla data di formazione del titolo che regola le spese di lite. Infine, i Giudici hanno individuato concretamente il dies a quo da cui decorre la nuova disciplina nei suindicati 3 distinti profili del “compensato”, del “liquidato” o “riscosso” e del cd. “tetto massimo” degli emolumenti, affermando il diritto dei ricorrenti Avvocati di Stato a percepire i compensi professionali spettanti fino al 31 dicembre 2014 (e, limitatamente al “compensato”, fino al 24 giugno 2014), senza le decurtazioni e le limitazioni previste dall’art. 9 del Dl. n. 90/2014, con la conseguente condanna, in forma generica, delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle somme dovute.




