Nella Delibera n. 31 del 5 febbraio 2018 della Corte dei conti Veneto, un Sindaco chiede un parere sull’interpretazione dell’art. 4, comma 4, del Dl. n. 95/12. La Sezione chiarisce che, in relazione al vincolo di riduzione del costo dell’Organo amministrativo previsto dal Dl. n. 95/12 – il quale stabilisce un tetto dell’80% rispetto al dato sostenuto nel 2013 – nel caso in cui la base di partenza risulti pari a zero, tale limite deve essere prioritariamente individuato applicando il tetto fatto esplicitamente salvo dal Dlgs. n. 175/16, ovvero quello dell’80% del costo complessivamente sostenuto per il compenso degli Amministratori di una Società partecipata nel 2013 previsto dall’art. 4, comma 4, del Dl. n. 95/12. Ciò, con il correttivo per cui, in assenza di emolumenti erogati nel 2013, si vada a considerare, a ritroso, l’onere sostenuto nell’ultimo esercizio nel quale risulti presente un esborso a tale titolo.
Nel recuperare un parametro di riferimento storicamente determinato e nell’agganciare ad esso il vincolo imposto all’Ente Locale, la Sezione ritiene possa essere salvaguardata l’esigenza espressa dal Legislatore di bloccare il trend di crescita dell’onere di cui trattasi.
Tale computo, secondo la Sezione, deve essere contemperato inoltre con la massima quantificazione normativa attualmente disponibile di tale spesa imposta dall’art. 11, comma 7, del Dlgs. n. 175/16 (Euro 240.000) che, “de iure condendo”, dovrà limitare l’esercizio del potere regolamentare ministeriale.